Dimensionamento, dal Tar “no” alla sospensiva
Con apposita ordinanza i giudici della IV Sezione hanno respinto l’istanza cautelare che era stata richiesta con ricorso dal Comune di Barano, che si oppone all’accorpamento tra il Circolo Didattico e l’IC Anna Baldino
La IV Sezione del Tar Campania ha respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso che il Comune di Barano aveva proposto dinanzi ai giudici amministrativi contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ufficio regionale scolastico per la Campania e la e la Regione Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze (tutti non costituiti in giudizio) con l’intervento ad adiuvandum di Mariarosaria Di Scala. L’ente guidato dal sindaco Dionigi Gaudioso si era rivolto al Tar chiedendo l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia della ormai nota delibera n. 816 del 29 dicembre 2023, con la quale la giunta regionale della Capania, nell’approvare il nuovo dimensionamento scolastico per l’anno didattico 2024-2025, disponeva tra l’altro l’accorpamento del Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo Anna Baldino ma anche “di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del Comune ricorrente”.
Nell’ordinanza il collegio composto dal presidente Paolo Severini, dal consigliere Alfonso Graziano e dal consigliere ed estensore Rita Luce osserva: “Per come di recente evidenziato da questa Sezione in caso analogo (cfr., ordinanza cautelare di questo Collegio n.704 del 2024), quanto agli atti impugnati – aventi natura di programmazione ed organizzazione – sussistono stringenti limiti al sindacato di questo Giudice Amministrativo; – comunque, nell’ambito del perimetro del vaglio giurisdizionale, anche alla luce delle deduzioni svolte dalle resistenti Amministrazioni nelle rispettive memorie, gli atti impugnati non paiono, prima facie, inficiati dai vizi dedotti in ricorso (sostanzialmente riconducili alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere), tanto più che l’azione della Regione si è svolta entro margini di solo residua discrezionalità, a causa della riforma di cui all’art. 1, commi 557 e 558, l. 29 dicembre 2022, n. 197 e relativo D.I. n. 127/2023, dovendo attuare i dettami statali in termini di contingentamento dei dirigenti e DSGA e le linee guida imposte dal PNRR; Ritenuto: – per l’effetto, che non sussistano i presupposti per l’invocata tutela cautelare per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare; Compensa le spese della presente fase cautelare.