CRONACAPRIMO PIANO

Demolizioni, è braccio di ferro

Scontri a suon di carta bollata per gli immobili di via Spezieria, con i titolari che si appellano ai legali per evitare l’arrivo delle ruspe. Ecco la strategia e soprattutto le motivazioni con cui i cittadini cercheranno di arginare il piano degli abbattimenti pubblici. E in gioco entrano anche PAI e Piano di Ricostruzione regionale

Non mancano i malumori, le polemiche e soprattutto gli scontri per il programma d’intervento per lo smontaggio controllato, demolizione e la rimozione selettiva delle macerie degli edifici privati ritenuti pericolanti, prospicienti la Piazzadel Majo e del Fango. I grattacapi maggiori in quel di Casamicciola Terme dove si consuma uno scontro a suon di carta bollata tra Giovanni Legnini ed i legali di una terremotata, scontro che riguarda anche il PAI e il PdRi della Regione Campania.

IL PIANO DELLE DEMOLIZIONI CONTESTATO

Il primo immobile su cui si è giunti alla demolizione è stato “Casa Di Meglio” al centro del Majo, per la vicina casa “Iaccarino-Iacono” invece dopo le opposizioni iniziali c’è stata una richiesta di proroga dei termini per l’abbattimento al fine di recuperare le suppellettili. Ufficialmente è stato concessa una settimana per provvedere. Mentre si procede per rimuovere le macerie e reperire siti di stoccaggio per “Casa Di Meglio”, intanto lo scontro a uno di carta bollata si apre nella vicina via Spezieria, la strada di collegamento alla piazza in questione. Qui il braccio di ferro si fa duro e, forse, nasconde molto di più su “Casa Iaccarino-Senese”. Uno dei proprietari, Raffaella, si è opposta chiedendo di avere prima la legittimazione urbanistica dello stabile al fine di potersi sentire meglio tutelata e garantita anche alla lice della assenza di rischi per la pubblica e privata incolumità. L’intervento nell’ambito del detto piano delle demolizioni varato dal Commissario Straordinario iniziato nel 2023 giunto al culmine di alterne vicende alle fasi attuali. Legnini aveva fondato il piano che riguarda al momento 11 immobili (ora sceso a 7), richiamando una relazione del Geometra della Struttura Luca De Scisciolo e dell’Ingegnere del Comune (all’epoca dei fatti) Mimmo Baldino, relazione, in cui si esprime parere favorevole alla demolizione di alcuni fabbricati/aggregati tra cui quelli in oggetto. Alla luce dell’ordinanza n.24/2023 poi adottata dallo stesso Commissario. 

LEGNINI DICHIARA INAMMISSIBILE IL “NO” ALLA DEMOLIZIONE  

Legnini dichiara inammissibile il “no” alla demolizione rimettendo al sindaco il giudizio sulla pericolosita’ di un immobile e rimandando al piano della ricostruzione il diritto a rimanere in sito. Con una nota inviata ai legali della cittadina terremotata di Via Spezieria, il commissario delegato Giovanni Legnini parla di “inammissibilità” della richiesta di non abbattere “Casa Iaccarino-Senese”. Lo scrive lo stesso commissario straordinario rivolgendosi ai legali e rendendo edotto per conoscenza il sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino. Si tratta del “Riscontro comunicazione del 25.07.2024 “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici di Via Spezieria – Casamicciola Terme, sig.ra Raffaella”. «Gentile avvocato,riscontro la vostra nota indicata in oggetto per contestarne integralmente il contenuto.Il piano di demolizione pubblica dei fabbricati è stato approvato nel rispetto dei criteri indicati nell’ordinanza speciale n. 8/2024, previa intesa con il Comune di Casamicciola Terme, e ciò può agevolmente ricavarsi dagli elaborati progettuali oggetto di approvazione da parte degli organi competenti.Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti di pericolo per la pubblica e privata incolumità, trattasi di valutazione rimessa alla competenza del Sindaco del Comune di Casamicciola, che legge per conoscenza. Relativamente ai profilicondonisticinonchèa quelli di tutela degli interessi della sig.ra  Raffaella, si richiama il contenuto dall’art. 4, comma 4, dell’ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023. Tale disposizione è stata reiterata con l’art.4, comma 5, dell’ordinanza speciale n. 8 recante “.Naturalmente, i diritti dei privati proprietari potranno essere esercitati nel rispetto del PSAI e del Piano di Ricostruzione della Regione Campania allorquando sarà approvato» scrive Legnini. «Vi prego pertanto di invitare la vostra assistita a rimuovere le ragioni di opposizione consentendo l’esecuzione dei lavori di demolizione già avviati. In caso contrario, sarà il sig. Sindaco del Comune di Casamicciola a valutare la necessità di emanare l’ordinanzacontingibilee urgente ai sensi dell’art ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000»infine scrive il Commissario Straordinario On. avv. Giovanni Legnini.

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Pronta la risposta dei legali Aniello e Gianluca Palomba che, dopo i carteggi di luglio, lo scorso 5 agosto si sono rivolti confermando il diniego alla demolizione al Commissario Avv. Giovanni Legnini, al Sig. Sindaco di Casamicciola Terme Giuseppe Ferrandino, alla Regione Campania di Vincenzo De Luca, al Prefetto di Napoli Michele Di Bari. Gli avvocati con un riscontro alla su riportata comunicazione del 02 agosto 2024 di Legnini.Questi aveva a sua volta provato a riscontrare la comunicazione dello studio legale in favore della propria assistita ed inerente il “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici di Via Spezieria-Casamicciola Terme” oggetto di atto stragiudiziale di diffida e significazione. Lo studio evidenzia le contraddizioni della procedura Legnini che prima dichiara di voler garantire i diritti e gli interessi legittimi, poi nega le procedure. È’ tutto scritto agli atti. «La nostra assistita con la presente comunica che non rimuoverà alcuna ragione di opposizione ai fini dell’esecuzione dei lavori di demolizione. Innanzitutto, rileviamo come nella missiva del 21.06.2024 garantivate il diritto e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo per la ricostruzione sia per quello spettante per la delocalizzazione. Mentre nell’odierna comunicazione di cui all’oggettoavete specificato che “i diritti dei privati proprietari potranno essere esercitati nel rispetto del PSAI e del Piano di Ricostruzione della Regione Campania allorquando sarà approvato”».I difensori evidenziano che, alla luce di questa importante precisazione. «In caso di demolizione,secondo le norme vigenti in materia, non è più possibile procedere alla ricostruzione del manufatto, come si dirà meglioinfra».Inoltre, per quanto riguarda la problematica sull’istanza di condono tutt’ora pendente, come spiegano gli avvocati Palomba, si richiamano tutti i motivi di opposizione alla demolizione già avanzati lo scorso luglio e con cui si contestava l’atto di imperio di Legnini.

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«Come già ribadito nella precedente missiva, alla luce di tali disposizioni, la Vostra richiesta di procedere, anche coattivamente, alla demolizione è destituita di fondamentoperché le unità immobiliari di proprietà dell’istante non rientrano in nessuna della fattispecie tipiche previste dalla summenzionata ordinanza specialen.8». Ordinanza che stabilisce le casistiche in cui un immobile va abbattuto. Come si legge ancora nella nota dei legali casamicciolesi, in primis non rientra nella fattispecie tipica degli immobili che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione.«Per il recupero tramite intervento di riparazione atteso che, da una semplice visionedel Piano di demolizione pubblica, le unità immobiliari di proprietà della nostra assistita sono le uniche non contrassegnate con il colore nero e, quindi, sono le uniche per le quali la stessa Struttura Commissariale non riconosce il livello operativo L4 che comporterebbe l’impossibilità oggettiva di recuperare l’immobile tramite interventi di riparazione. Difatti, alle unità immobiliari di proprietà della nostra assistita è attribuito il livello operativo L2 con la conseguente possibilità di recuperare il patrimonio edilizio mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime» evidenziano i legali.Ed ancora, le unità immobiliari di proprietà della signora non rientrano neanche nella fattispecie tipica prevista dagli immobili che costituiscono pericolo,indipendentemente dall’ambito in cui sono situati. Ovvero non impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica. Infatti, nel Piano di demolizione si legge: “Alcuni dei predetti fabbricati insistono in prossimità di strade e piazze e sono stati interessati da opere provvisionali per la prima messa in sicurezza che, per le motivazioni evidenziate al paragrafo 1, hanno perso efficacia determinando una condizione di rischio per la pubblica incolumità che non può essere tollerata. A fronte di tale condizione di pericolo, in presenza di fabbricati che per la maggior parte dovranno essere oggetto di  interventi di demolizione e ricostruzione e per i quali sono state presentate diverse istanze preliminari per la delocalizzazione volontaria, si ritiene opportuno attuare dei piani di demolizione anche al fine di favorire la ricostruzione post sisma in quanto tali fabbricati, in molti casi, per la loro precarietà statica e per la presenza di opere provvisionali che riducono in modo considerevole la viabilità, costituiscono intralcio all’avvio dei lavori pubblici e privati realizzabili”.

Come rilevano gli avvocati: «Il pericolo per l’incolumità pubblica deriverebbe dunque dalla perdita di efficacia delle opere provvisionali per la prima messa in sicurezza dei fabbricati che insistono in prossimità di strade e piazze.Ebbene, il fabbricatoin questionedal 21 agosto 2017 ad oggi non è stato interessato da opere provvisionali per la prima messa in sicurezza proprio in considerazione dei danni subiti a causa del sisma che consentono interventi di riparazione senza demolizione e, dunque, non costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità.Inoltre, il fabbricato della signora non impedisce il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica in quanto nelle immediate vicinanze non vi è nessun progetto approvato di ricostruzione privata o pubblica».Ma c’è di più:  «Nemmeno la fattispecie prevista dal punto c) dell’ordinanza speciale n. 8 può essere applicata al fabbricato di proprietà Iaccarino-Senese. Trattasi di fabbricati per i quali non sarebbe economicamente vantaggioso provvedere alla messa in sicurezza.Ed invero, laddove l’immobile in oggetto rappresentasse un pericolo per la pubblica e privata incolumità-evidenziano i legali-  Sarebbe Vostro dovere provvedere alla messa in sicurezza e non procedere alla demolizione per tutelare il diritto alla ricostruzione della nostra assistita».

LA TESI: PER L’IMMOBILE BASTA UN POTENZIAMENTO SISMICO

 Fermo ed assorbente quanto sopra, infine si rappresenta che con decreto del Segretario Generale n. 426 del 21.05.2024 l’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale ha approvato l’aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola d’Ischia-Primo Stralcio Funzionale-Comune di Casamicciola Terme .  Dalla semplice visione il fabbricato della ricade in area a Rischio Potenzialmente Alto-RPA. Il decreto del Segretario Generale ha stabilito che: “l’Aggiornamento del Piano il cui progetto è stato adottato con Decreto Segretariale n. 561 del 4 agosto 2023 resti adottato, con relative misure di salvaguardia, per le aree perimetrate nella carta del rischio da frana a “rischio potenzialmente alto”. Quindi nelle zone a rischio potenzialmente alto si applicano le misure di salvaguardia del PSAI adottato con decreto segretariale n. 561 del 4.8.2023.  L’art. 4 delle cennate misure di salvaguardia prevede disposizioni per le Aree a Rischio Potenzialmente Alto-RPA e stabilisce che: “Nelle aree perimetrate come Aree a Rischio Potenzialmente alto-RPA nella “Carta del Rischio da Frana” del Progetto di aggiornamento del PSAI-Casamicciola sono adottate, quali misure di salvaguardia le disposizioni generali, delle Norme di Attuazione del PSAI dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015”.  L’art. 20 del citato PSAI, che prevede, tra l’altro,quali sono gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente, al comma 2 stabilisce che “Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana non sono consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistenti le demolizioni è successive ricostruzioni. «Non vi è dubbio che in caso di demolizione coattiva del fabbricato della sig.rala stessa PERDEREBBE, allo stato attuale, IL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE, anche in considerazione del fatto che per tali manufatti sono state presentate istanze di sanatoria ancora pendenti» spiegano gli avvocati. Basta un potenziamento sismico, “no” demolizione. Inoltre, tale disposizione, come già ampiamente rappresentato in luglio dal duo di avvocati consente che le unità immobiliari possono essere recuperate mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime. A ciò bisogna aggiungere che in data 31.7.2024 la Regione Campania ha trasmesso ai comuni dell’Isola d’Ischia e in particolare al comune di Casamicciola Terme la Bozza del Piano di Ricostruzione della Regione Campania che rappresenta una vera e propria pianificazione sovraordinata alla quale i comuni dovranno conformarsi nella redazione dei propri piani urbanistici comunali.

Il Piano di Demolizione pubblico approvato dal Commissario alla ricostruzione, previa intesa del comune di Casamicciola Terme, è in netto contrasto con la bozza del Piano di Ricostruzione della Regione Campania che prevede per la “Zona Maio” la ricostruzione “dove era, come era”.  Difatti i fabbricati di via Spezieria rientrano nell’art. 37. «Quindi, dopo 7 anni dall’evento sismico e a pochi mesi dall’approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania fortemente voluto dal Commissario alla ricostruzione, si procede a demolizioni coattive totalmente contrastanti con la bozza del Piano di Ricostruzione redatto dalla Regione Campania.Pertanto, nel ribadire tutti i motivi di opposizione, la sig.raRaffaellaVi invita e diffida a non procedere alla demolizione dellesueunità immobiliari, preavvisando che agirà in ogni sede per tutelare i propri diritti e interessi».

NO” ALLADEMOLIZIONEDELL’AGGREGATOAD EVITARE DANNI INDOTTI

Al contempo, trattandosi di aggregato edilizio, la nostra assistita Vi invita a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari al piano terra e primo piano del fabbricato ubicato in Casamicciola Terme alla via Spezieria n. 16-18-20 di altra proprietà atteso che secondo la relazione tecnica del consulente di parte l’eventuale demolizione delle stesse comporterebbe inevitabilmente danni irreversibili alle unità immobiliari di sua proprietà. Si riserva, anche per tale motivo, ogni azione e richiesta di risarcimento danni. La presente si trasmette per conoscenza al Comune di Casamicciola Terme, alla Regione Campania ed il Prefetto di Napoli, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, all’esercizio dei poteri sostitutivi, salvo ogni altro diritto, ragione ed azione in generale.

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