Demolizioni, arrivano nuove opposizioni
Stavolta tocca ai Taliercio contestare il piano varato dal commissario Legnini, la famiglia minaccia azioni legali e richieste di risarcimento danni e nel frattempo si è affidato agli avvocati Aniello e Gianluca Palomba
Demolizioni pubbliche nel Cratere di Ischia, c’è ancora chi dice no e lo fa senza mezzi termini. Abbattere ora per molti dei soggetti colpiti non darebbe garanzie, non tutelerebbe il diritto alla ricostruzione e per questo, colpiti dal provvedimento varato dal Commissario Giovanni Legnini, si sono rivolti ad un legale per far valere le proprie ragioni. Ora siamo quasi ad una decina di opposizioni solo nell’ultimo periodo tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme. Agli interventi già messi in cantiere e di cui abbiamo già raccontato, si aggiunge adesso l’abbattimento di un altro isolato, dove per le medesime demolizioni pubbliche sono stati accorpati gli abbattimenti di Via Nizzola con quelli Via Spezieriache saranno oggetto di un unico intervento con costi che lievitano a € 265.561,05 dagli iniziali circa 100 mila euro. Tutte le ditte fin qui incaricate da oltre un anno, hanno infatti abbandonato l’incarico, rescindendo il contratto per nonmeglio precisata i motivi di antieconomicità e logistica, l’unica che resta è la Epsilon che dopo il Majo, abbatterà anche qui.
Però c’è chi dice “no “. Dopo Raffaella Iaccarino con il “blocco 5” anche la Famiglia Taliercio nella stessa zona con il “blocco 3” ha tentato la levata di scudi contro le ipotesi demolitorie. I fratelli Giovan Giuseppe e Mario Taliericio con la madre Maria Mucibello si sono affidati, come gli altri, ai legali Aniello e Gianluca Palomba per difendersi e rintuzzare l’offensiva Legnini. Con una lettera raccomandata da parte di Legnini, prima dell’avvio dell’esecuzione dell’intervento da parte della Struttura Commissariale con l’affidamento in appalto dei lavori, si invita, infatti, il proprietario delle su indicate unità immobiliari ad esprimere l’eventuale volontà di procedere alla demolizione delle stesse, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle ordinanze commissariali vigenti. Trattandosi di aggregato tale volontà dovrà essere espressa unanimemente da tutti i proprietari entro «il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione. In tal caso dovrà assumere l’impegno a procedere all’avvio dei lavori entro i successivi 20 giorni. Trascorso tale termine, la Struttura Commissariale provvederà alla demolizione pubblica dell’aggregato “blocco 3”, decurtando il relativo costo pro-quota sostenuto per la demolizione dal contributo ammissibile per la ricostruzione o per la delocalizzazione delle singole unità immobiliari- scrive Legnini evidenziando che con la esecuzione dei lavori in danno- si intenderà assegnato il termine di ulteriori 15 giorni per procedere alla rimozione e al ritiro di eventuali beni mobili presenti nel fabbricato, con oneri a suo carico, anche per consentire che i lavori si svolgano in condizioni di sicurezza».Ancora sottolinea Legniniparlando di condoni«si rappresenta che la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica non pregiudicherà in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo pubblico per la ricostruzione che per quello spettante per la delocalizzazione. Pertanto, in presenza di eventuali istanze di condono pendenti, si potrà provvedere a concludere le procedure pendenti, integrando obbligatoriamente le pratiche incomplete con la documentazione indicata onde consentire la definizione nella Conferenza Speciale di Servizi Preliminare che sarà opportunamente convocata. In caso di mancata integrazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, le pratiche di condono saranno comunque iscritte d’ufficio all’ordine del giorno della Conferenza preliminare di servizi, la quale provvederà ad esaminarla allo stato degli atti».
I Taliercio hanno riscontrato con un secco diniego alle richieste del commissario evidenziando in termini di diritti una serie di pregiudiziali all’iter che il commissario intende seguire e“rappresentano che non procederanno autonomamente alla demolizione e si oppongono fermamente al piano arbitrariamente approvato in assenza, di contraddittorio con gli interessati”. Con l’assitenza dei propri legali i Taliercio contestano in particolare la parte in cui Legnini afferma che “la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica non pregiudicherà in alcun modo i diritti e gli interessi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo pubblico per la ricostruzione che per quello spettante per la delocalizzazione”. «Innanzitutto, i nostri assistiti ci tengono a precisare che non hanno presentato e non presenteranno nessuna istanza di delocalizzazione volontaria in quanto è ferma la volontà degli stessi di presentare domanda di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 che prevede un livello di danno L4 tale da poter essere ricostruita senza essere demolita e soprattutto preservando gli immobili limitrofi che non ricadono nel piao Legnini- spiegano gli avvocati incaricati di contrastare l’avanzata commissariale- Gli esponenti evidenziano che in caso di demolizione del loro immobile secondole norme vigenti in materia non è più possibile procedere alla ricostruzione dello stesso in relazione alle indicazioni delPiano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola d’Ischia-Primo Stralcio Funzionale-Comune di Casamicciola Terme, per cui il fabbricato di proprietà dei nostri assistiti ricade in area a Rischio Potenzialmente Alto-RPA, dove si applicano le misure di salvaguardia del PSAI. Ovvero dove si può solo “demolire senza ricostruire”. «Non vi è dubbio che in caso di demolizione coattiva gli stessi PERDEREBBERO, allo stato, IL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE» è evidente rilevano i legali dello studio Palomba che siamo dinanzi a provvedimenti e norme confliggenti dove le parole e le rassicurazioni non corrispondono ai fatti: «La stessa ordinanza speciale n. 8 con il “Piano degli interventi di Demolizione Pubblica”, prevede espressamente che “Sono fatte salve diverse future disposizioni previste dal Piano di ricostruzione che sarà approvato dalla Regione Campania; ciò sta a significare che il Piano di Ricostruzione della Regione Campania una volta approvato potrà prevedere delle misure di salvaguardia che, in caso di demolizione coattiva, potrebbero pregiudicare per sempre il diritto alla ricostruzione dell’immobile oggetto di controversia.Dopo 7 anni dall’evento sismico e a pochi mesi dall’approvazione del Piano di Ricostruzione, fortemente voluto dal Commissario alla ricostruzione, si procede a demolizioni coattive che potrebbero compromettere per sempre il diritto alla ricostruzione dell’immobile».
Poi i legali aggiungono: «Non risulta effettuato il sopralluogo da parte del Comitato Tecnico di Giovanni Legnini all’interno delle unità immobiliari per effettuare il rilievo delle varie unità immobiliari in termini di superficie al fine di calcolare il costo convenzionale concedibile con il contributo alla ricostruzione. Risulta chiaro che il corretto calcolo del contributo di ricostruzione è imprescindibile da un minuzioso rilievo delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato. Inoltre, si evidenzia che non è stata adeguatamente valutata la circostanza che l’eventuale demolizione dell’aggregato edilizio di proprietà dei nostri assistiti comporterebbe danni alla struttura portante di altro edificio confinante non rientrante nel piano di demolizione pubblica». Infine, i Palomba rammentano, tuttavia, che la stessa Ordinanza Speciale n. 8 di Legnini prevede che “In caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione, provvede il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai, ove ne ricorrano i presupposti”. Preannunciata riserva di ogni azione e richiesta di risarcimento danni.