È stata pubblicata la nuova ordinanza n.7 bis, quella che va a modificare la precedente n.7 altrimenti conosciuta come quella per i “danni pesanti”. Il Commissario delegato alla ricostruzione post-sisma, Carlo Schilardi, ha quindi apposto la sua firma al nuovo provvedimento, che consta di due articoli nei quali sono elencate le modifiche caldeggiate dai Comuni, in particolare dal sindaco Castagna. Su queste colonne vi abbiamo documentato l’esito della riunione svoltasi alcuni giorni fa tra le amministrazioni del Cratere e la struttura commissariale. Adesso, dopo l’analisi dei rilievi e dei dubbi espressi durante la conferenza tenutasi in via telematica, è stata deliberata la versione finale dell’ordinanza.
Sono tre i punti focali del provvedimento. Innanzitutto è stata confermata la modifica del comma 2 dell’articolo 1, secondo cui “gli interventi di ricostruzione privata sono immediatamente attuabili e ed autorizzabili nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico”, grazie al quale nelle zone nelle quali non serve alcuna pianificazione si può subito procedere all’intervento. Tale orientamento, come alcun ricorderanno, è stato avvalorato da un parere qualificato reso da un Consigliere di Stato per i provvedimenti emessi nel caso del sisma che nel 2016 colpì l’Italia Centrale.
Altro caposaldo della “7 bis” è la previsione del comma 2 bis dell’articolo 6 relativo
alla “determinazione preventiva del livello operativo”, affinché cittadini e tecnici incaricati possano avere subito un quadro sufficientemente preciso dell’intervento e dei costi, in quanto il livello operativo oltre a costituire il parametro discriminante tra un intervento di miglioramento e uno di ricostruzione, serve a stabilire il costo parametrico convenzionale dell’intervento stesso. Il nuovo articolo infatti statuirà che “i soggetti legittimati, attraverso i propri tecnici, possono chiedere al Comune, a mezzo Pec, inoltrata per conoscenza anche al Commissario Straordinario, una valutazione preventiva sulla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell’allegato 1”. Una norma che consente ai cittadini e ai loro tecnici di intraprendere con serenità l’iter per procedere all’intervento di ricostruzione.
Mentre queste due previsioni erano già state esaminate nelle recenti riunioni, c’è una importante novità ulteriore in quanto il comma 2 dell’articolo 11 è così sostituito: “A termini del novellato articolo 25 comma 3 del Decreto Legge n. 109/2018, il contributo di cui alla presente ordinanza spetta anche per tutti i volumi condonati”. Si tratta di una formula molto più precisa della precedente (che recitava: “il contributo spetta anche per la parte relativa ad aumenti di volume condonati”), perché chiarisce in maniera definitiva che anche coloro che sono titolari di un immobile, in origine completamente abusivo, potranno ottenere il contributo. Il testo così licenziato mette quindi fine ai timori e alle interpretazioni restrittive che la formulazione precedente generava nei cittadini.