Danni da sisma e agibilità parziali, “bacchettata” del TAR

Una lite tra privati innesca un contenzioso che mette a nudo le fragilità dei processi legati alla ricostruzione post sisma. Ecco come i giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato da un cittadino

Una lite tra privati, mette a nudo il fragile equilibrio della ricostruzione post sisma. Continua a far discutere nelle aule di tribunale, infatti, la sentenza del TAR Campania sui danni da sisma, le agibilità parziali e le schede AEDES lasciate al libero arbitrio del singolo, in molti casi senza considerare la complessità degli edifici e l’insieme che gli stessi costituiscono. Il comune di Casamicciola era stato condannato dal TAR a revocare una agibilità parziale concessa sulla base di una perizia asseverata di parte, ma dopo la condanna non aveva ottemperato. Oggi il tribunale, all’uopo compulsato, richiama al dovere l’ente.Si parla dei resoconti del danno post terremoto e delle contrapposizioni tra vicini sorte in quel di Casamicciola Terme. Fin anche parenti. Si tratta del rinovassi degli esiti di una sentenza di circa un anno e sulla quale il TAR Campania ritorna affinché si ottemperi alle relative disposizioni. La sentenza sviscera nel dettaglio l’approccio puntuale e non complessivo nella gestione del patrimonio edilizio post-sisma partendo dall’assetto degli interessi dei privati in lite che hanno portato all’attenzione del Tribunale partenopeo la questione delle agibilità e delle agibilità parziali di unità abitative intessute in un unico fabbricato. Di fatto getta le basi per opzionare il passato ed il futuro delle procedure fin qui basate sulle perizie di parte.Non basteranno più?

Nel mirino è finita la prassi amministrativa invalsa nel Comune di Casamicciola Terme di recepire acriticamente le perizie formate dai privati in una fase post danno in assenza di una minima istruttoria tecnica e senza una valutazione complessiva ad opera dell’amministrazione comunale alla luce delle schede AEDES. Le schede AEDES fotografano il danno del patrimonio immobiliare sul territorio all’indomani del sisma. I fatti sono riportati nella sentenza: “All’esito dei lavori di natura meramente manutentiva e di una dichiarazione del tecnico di parte che attestava il cosiddetto eliminato pericolo, attraverso il superamento delle criticità strutturali evidenziati dalla struttura Commissariale per il sisma, il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme ha dichiarato l’agibilità strutturale di una sola porzione dell’edificio e revocato l’ordinanza di sgombero solo per tale piccola porzione recependo acriticamente l’attestazione di parte circa il venir meno delle condizioni di pericolosità. Ritenendosi lesi nel proprio diritto dominicale, insorgevano gli ulteriori proprietari (I,II piano e cantinato) del compendio immobiliare preoccupati della propria incolumità a seguito dei parziali lavori eseguiti e dall’omessa verifica da parte dell’amministrazione comunale circa il superamento delle criticità strutturali accertate (piano terra).Una contraddizione in termini.

Partendo da questo assunto il TAR si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale del 2022, proposto da Gennaro Arcamone, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri contro il Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, Commissario Straordinario Ricostruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli; nei confrontiLucia Arcamone, Michele Mennella, Rosario Mennella, non costituiti in giudizio; per l’ottemperanzadella sentenza n. 905/2022 dello stesso Tribunale. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso per difetto di istruttoria, precisando che alla pronuncia caducatoria seguiva, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’amministrazione “di procedere tramite le strutture preposte della Protezione Civile ovvero avvalendosi di propri organi tecnici, ad autonomo accertamento tecnico sull’immobile oggetto di causa al fine di verificare l’effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo”. Per il resto, rigettava le ulteriori censure, in particolare, quella con cui l’istante sosteneva che il progetto di ricostruzione, miglioramento ed adeguamento antisismico dovesse essere presentato sempre con riferimento all’edificio nel suo complesso, anziché con riferimento ad una singola porzione.

Con il nuovo ricorso in trattazione da luglio 2022 gli Arcamone agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza – non appellata – nella parte che attiene all’effetto conformativo alla sentenza ordinaria. Ovvero chiede di ordinarsi all’ ente locale di provvedere alla relativa esecuzione con nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con condanna al risarcimento dei danni patiti dalla istante. “Con memoria depositata il 6 settembre 2022 il Sindaco di Casamicciola, in qualità di Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori dell’Isola d’Ischiainteressati dal Sisma del 21.8.2017, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, già acclarato in fase cognitoria con la sentenza ottemperanda” cosi si legge nel procedimento. Il 7 settembre 2022 è stata depositata l’ordinanza (n. 2 del 26.8.2022) con cui il Commissario Straordinario Simonetta CALCATERRA ha proceduto, in dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR n. 905/2022, alla revoca dell’ordinanza n. 24/2021 con l’agibilità parziale del fabbricato conteso.

Rinvio causa frana

L’avvocato Alessandro Barbieri

Dopo ulteriore rinvio disposto causa frana del 26 novembre, alla camera di consiglio del 24.1.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Per il TAR sussiste il difetto di legittimazione passiva del Commissario Straordinario per la Ricostruzione acclarata nel giudizio di cognizione – rispetto al provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione. Ancora si legge riguardo al Comune il ricorso è fondato nei seguenti limiti:”L’effetto conformativo vincola la successiva attività dell’amministrazione di riesercizio del potere, posto che la pronuncia di annullamento, contenendo l’accertamento dell’invalidità dell’atto e delle ragioni che l’hanno provocata, stabilisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale sia il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura”.

Riesercitare il potere non limitandosi alle perizie di parte

L’effetto conformativo della suddetta pronuncia si sostanzia nell’obbligo di riesercitare il potere, secondo le coordinate tracciate dal giudice della cognizione. Nel caso specifico, l’amministrazione non ha dato seguito alle indicazioni del TAR nella parte in cui si richiedeva al Comune di “procedere tramite le strutture preposte della Protezione Civile ovvero avvalendosi di propri organi tecnici, ad autonomo accertamento tecnico sull’immobile oggetto di causa al fine di verificare l’effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo”. Ora il comune avrà 60 giorni per dare integrale esecuzione alla sentenza. Decorso infruttuosamente il termine sarà nominato un commissario ad acta. Di contro, non può trova accoglimento la domanda risarcitoria proposta dagli Aracamone. Il TAR condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00.

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