Crollo sulla Ex Casa Cantoniera, ecco di chi sono le colpe

Nel mirino la casa cantoniera, l’immobile interrompe un’antica falesia. La verità nelle relazioni ordinate a Pantaleone De Vita e Francesco Maria Guadagno. Parte la crociata al TAR per la messa in sicurezza del versante. I proprietari degli immobili sovrastanti il costone della litoranea di Casamicciola Terme puntato il dito e rispediscono al mittente le ordinanze commissariali. E, dunque, si difendono… accusando a loro volta

È stata la Città Metropolitana di Napoli ad effettuare, in somma urgenza, un primo intervento per il ripristino della viabilità sulla SS 270 a Casamicciola pregiudicata dal crollo di un costone, mentre la Conferenza di Servizi speciale sta tentando di far passare le opere per la sistemazione definitiva del costone ed il soggetto incaricato di attuarle. E’ quanto stabilito, in sintesi, con l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza di Ischia, Giovanni Legnini nella speranza di poter risolvere l’intricato nodo dell’EX SS 270 e soprattutto dell’ex Casa Cantoniera. Il più bello viene adesso ora che si è aperta una vera è porta faida tra chi sta sopra e chi sta sotto. Le relazioni geotecniche sul costone franato, prodotte dall’Università del Sannio e dalla Federico II di Napoli, insieme ai sopralluoghi effettuati dagli esperti dell’Università di Firenze, che hanno installato un sistema di monitoraggio sugli edifici soprastanti il costone, e dai tecnici di Comune, Città metropolitana e struttura commissariale, hanno confermato un quadro tale da permettere, con alcune precauzioni, il ripristino della circolazione sulla principale arteria stradale dell’isola, ma non hanno liberato gli immobili a monte e soprattutto chiarito lo stato della ex Casa Cantoniera.

La Città metropolitana verificata la stabilità del piano stradale, ha predisposto una barriera per una lunghezza di circa 160 metri sul lato a monte della strada oltre al presidio tecnico operativo permanente, in grado di attivarsi anche a seguito di eventuali allerte trasmesse dal sistema di monitoraggio della frana. Ma nel provvedimento c’è di più: i proprietari degli immobili sovrastanti il costone dovranno, inoltre, garantire immediatamente la corretta regimentazione dell’acqua piovana. L’Ordinanza Legnini dispone, infatti, l’obbligo per gli stessi privati di garantire l’accesso alle proprietà per le funzioni di monitoraggio e gli altri interventi previsti dal provvedimento, e stabilisce la possibilità che gli stessi siano realizzati in danno, laddove i soggetti attuatori non ne abbiano la titolarità. Per supportare questi ultimi l’Ordinanza dispone anche la richiesta di un parere all’Avvocatura dello Stato sui profili giuridici connessi ad eventuali responsabilità e su possibili azioni giudiziarie. E’ qui, nel rapporto con i proprietari degli immobili soprastanti il costone sono insorte le prime grane legali. Ad aprire le danze dei ricorsi al TAR CAMPANIA avverso le disposizioni è stata La soc. Hotel Terme President S.r.l.

I legali di Salvatore Di Meglio si sono scagliati contro il comune di Casamicciola Terme e contro le ordinanze commissariali rilevando vizi di forma e di procedura e soprattutto come, non sussista alcun presupposto per ordinare ai proprietari a monte del crollo ex statale il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati e della scarpata. Anzi gli stessi sono lesivi dei loro interessi. L’indice è puntato in particolare contro la città metropolitana le opere di urbanizzazione realizzate e gli abusi. I legali del Di Meglio in un poderoso ricorso evidenziano, vizi, forzature ed omissioni da parte dell’ente provinciale ritenuto tra ex SS 270 e Ex Casa Cantoniera, il principale artefice di questo disastro nel tratto della ex SS 270 tra il parcheggio Anas e l’incrocio del Porto di Casamicciola.

A seguito del primo sopralluogo è stato constatato, ad esempio, che la rete paramassi istallata a protezione del costone non ha retto agli effetti dell’evento calamitoso e lo stesso Legnini ha ordinato “il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati e della scarpata ai suddetti proprietari, ovvero alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza”. È quindi ha indicato chiaramente la Città Metropolitana di Napoli, quale ente gestore del tratto stradale, a provvedere a realizzare gli interventi provvisionali, di cui si narrava in precedenza individuati con la relazione dei professori Pantaleone De Vita e Francesco Maria Guadagno del 15 dicembre 2022.

Dopo la conclusione degli interventi in somma urgenza si è tentato di passare a quelli definitivi di messa in sicurezza del costone ordinanza “il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati e della scarpata ai proprietari”.

RESPONSABILITA’ METROPOLITANA E ABUSI

Immediata la levata di scudi degli interessati che hanno ritenuta la disposizione illegittima e da annullare: Proprietario delle scarpate onerato al loro mantenimento e messa in sicurezza è esclusivamente l’Ente proprietario della strada. Nondimeno, dalle foto aerofotogrammetriche dell’Istituto Geografico Militare e dell’ALISUD, del 1943, 1974, 1966 ,1968,1955 è comprovato che la strada in discorso è stata realizzata in trincea. È nel ricordo della società President vengono evidenziati molteplici abusi ed omissioni trascinantesi negli anni. Inoltre, sempre dall’esame delle sopra richiamate foto aereofotogrammetriche e della documentazione prodotta in atti ed inviata alla società ricorrente dal Commissario Delegato Legnini, risulta altresì comprovato ed evidenziato l’imponente scavo e il pericoloso taglio della scarpata effettuato nel tempo dai proprietari della strada pubblica anche per la costruzione della Ex casa cantoniera, la cui erezione dell’insufficiente muro di sostegno realizzato dai proprietari della strada non ha rappresentato idonea messa in sicurezza della scarpata successivamente poi nel tempo più volte crollata. Si legge in atti. La scarpata è da considerarsi insieme alla casa cantoniera come parte della strada, ditalchè alla messa in sicurezza della stessa è onerato esclusivamente l’Ente proprietario della Strada.

Tra l’attuale scarpata e la strada ex SS 270, insistono la ex Casa Cantoniera Anas ed ulteriori aree subito adiacenti tra loro, di proprietà del Demanio dello Stato Ramo Marina Mercantile. Anche la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha da sempre ritenuto che la messa in sicurezza della scarpata sia ad esclusivo carico ed onere dei proprietari della Strada e degli adiacenti terreni ed immobili ivi insistenti (Casa Cantoniera). Ciò si evince in maniera indiscutibile da molteplici atti che si producono in giudizio dai Di Meglio che rilevano come ad esempio, sin dal 1996, l’Ente Nazionale per le Strade Compartimento della Viabilità della Campania con Ing. Fabrizio Cruciani, prima, nel 2007 con Arch. Giuseppe Napolitano ancora si sono sempre adoperati in qualità di enti proprietari nell’ attuare opere ritenute di messa in sicurezza e che di fatto si sono dimostrate inadeguate.

INADEGUATEZZE METROPOLITANE RILEVATE IN PIU’ SEDI

Non va poi sottaciuto, spiega l’avvocato Isidoro Di Meglio che assiste il President, che, prima dell’effettuazione dell’ultimo intervento di messa in sicurezza sopra evidenziato della scarpata da parte della ex Provincia di Napoli, la Sig.ra Brandt Ruth, proprietaria dell’immobile soprastante la stessa, a seguito di scrupoloso studio commissionato al Geologo dott. Saverio Toma aveva indicato la necessità di opportune opere di messa in sicurezza. Dette indicazioni, tuttavia, venivano poi completamente disattese dalla ex Provincia di Napoli, che provvedeva contrariamente ad insufficienti ed inidonee operazioni di fissaggio di rete che hanno fatto il paio cona la inconsistenza di un muro di sostegno realizzato ai piedi del costone ritenuto inidoneo ad interventi di tipo naturistico.

Da sempre, fin dalla realizzazione delle opere in zona Ex Casa Cantoniera si è potuto rilevare che il costone presenta un equilibrio statico ai limiti di sicurezza sia per il fabbricato posto a monte che di quello a valle adibito a casa cantoniera. I possibili interventi di risanamento suggeriti dopo una serie di valutazioni tecniche sono stati ridotti a due e cioè uno con pali profondi e l’altro con una serie di micropali inclinati rispetto alla sezione del costone, ad esempio nel 2003 dott. Geol. Saverio Toma che

aveva previsto la inadeguatezza ed inidoneità delle misure poi effettivamente realizzate successivamente dalla ex Provincia di Napoli. Dei quali non è dato comunque sapere se si sono realizzati secondo le previsioni progettuali e nello specifico con la consistenza della chiodatura prevista in progetto, si sia manifestata l’inidoneità di tale sistema per contenere crolli alla scarpata.

Chi mando in correità il President accusa “A fronte di tali contestazioni della società ricorrente La Città Metropolitana di Napoli ha sempre accampato – senza alcuna prova ed in via del tutto suppositiva– che tale distacco sia stato dovuto a presunto – ma insussistente – scarichi sul costone di acque meteoriche pluviali a suo dire operato dalle proprietà immobiliari sovrastanti la scarpata, scarichi rivelatisi insussistenti a seguito di trasmissione di perizia asseverata del geom. Ciro Elia prodotta in atti la quale ha comprovato la erronea contestazione della Città Metropolitana di Napoli. Del resto la ricorrente già in passato aveva diffidato la predetta Città Metropolitana precedente istallatrice della rete a provvedere alla sua corretta manutenzione e alla messa in sicurezza della scarpata non può far andare indenne da responsabilità la predetta P.A. per la sua condotta omissiva”.

LA CASA CANTONIERA INTERROMPE UN’ANTICA FALESIA

Ad ulteriore comprova dei danni perpetrati in origine c’è il rapporto di Sopralluogo sulle condizioni di stabilità del versante prospiciente la S.p. 270 del Comune di Casamicciola effettuato su incarico del Commissario Legnini il 15.12.2022 dal prof. Pantalone De Vita re dal Prof. F.M. Guadagno in cui si legge che “I rilievi svolti hanno confermato che le instabilità si sono sviluppate lungo un settore di versante corrispondente ad una antica falesia, oggi separata dal mare per la presenza del manufatto stradale. Alla base del versante, ad una distanza dal piede del pendio variabile tra 3 e 5 m, sussistono due costruzioni, di cui una con precedente funzione di casa cantoniera. In realtà questa porzione di versante è stata oggetto di taglio all’epoca della costruzione di detto edificio che è stato stabilizzato al piede da un’opera di sostegno, presumibilmente in conci di pietra lavica, di circa 3 m di altezza. L’insieme delle osservazioni sviluppate fa ritenere che l’evento abbia interessato le porzioni superficiali, pedogenizzate e di alterazione, di un versante ad elevata pendenza, senza interessare di fatto la formazione di base. Cosa ancor più grave l’ente gestore del manufatto stradale, la provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana, ha effettuato nel tempo interventi attraverso reti ancorate, micropali di ancoraggio ed altri interventi protettivi. A parziale riscontro di quanto detto, è da sottolineare, che nel passato, proprio per l’accadimento di limitate instabilità lungo alcuni tratti della falesia, sono stati effettuati una serie di interventi. In particolare, nel settore franato erano presenti, come detto, solo parziali interventi di contenimento che, tuttavia, non hanno evitato i fenomeni franosi. È in ultimo da evidenziare che lungo la tratta di strada in questione è stata segnalata la presenza di cavità erosive prodotte dalla sottoescavazione dell’azione marina e dalla circolazione dell’acqua al disotto dei manufatti stradali. Queste, di fatto, sono state segnalate da più parti e, in particolare, dai rappresentati della Città metropolitana”.

VI SIETE “INTESTATI” L’EMERGENZA? ADESSO LAVORATE!

L’ultimo passaggio del ricorso al Tar sembra vivere dire: avete voluto la bicicletta (emergenza) allora pedalate (effettuati gli interventi). E’ principio inderogabile quello che impone ad un Amministrazione prima dell’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, una puntuale istruttoria sulle situazioni di pericolo che rendono indispensabile l’adozione del relativo provvedimento e della necessità di individuare il destinatario del relativo provvedimento. Nel caso di specie difetta una puntuale istruttoria sia sulle ragioni tecniche sia sul soggetto passivo destinatario dell’ordinanza. La circostanza è confermata dal fatto che, il commissario straordinario di Governo, avv. Legnini, ha con i propri uffici, condotto una ricognizione dello stato dei luoghi e dei soggetti legittimati ad eseguire le ordinanze de quo. Lo stesso Commissario Legnini ha affidato l’intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS 270 (Tratto Casa Cantoniera) alla Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade per la messa in sicurezza del costone ex SS270- tratto Casa Cantoniera – Eliporto- 200 giorni- importo previsto € 1.500.000,00. Và inoltre precisato che la frana del costone in discorso come riconosciuto è stata determinata dagli eventi metereologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stato nominato il Commissario straordinario Legnini DELEGATO ex OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, ad effettuare gli interventi di ricostruzione messa in sicurezza del territorio interessato da detti eccezionali eventi. C’è da dire che il Commissario Legnini si è spinto fino ad effettuare interventi di messa in sicurezza non solo nel Comune di Casamicciola Terme e Lacco Ameno ma anche in tutti gli altri comuni dell’Isola di Ischia ed anche in molteplici proprietà private colpite dall’evento calamitoso. Pertanto, onerato alla messa in sicurezza provvisoria e definitiva non sono i privati proprietari delle abitazioni sovrastanti il costone detto, ma il predetto Commissario Straordinario delegato Giovanni Legnini.

Exit mobile version