Una sentenza che acquista una valenza determinante perché pone un punto fermo su un principio sul quale si era a lungo dibattuto e che adesso ha un orientamento giurisprudenziale chiaro, delineato e definito. Il condono edilizio rilasciato ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 2004 non può essere considerato legittimo in assenza di autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza. A sancirlo la Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Santino Scudeller) che si è pronunciata su un contenzioso giudiziaria che riguardava proprio la nostra isola e nello specifico il territorio comunale di Casamicciola Terme. La sentenza è stata di fatto pronunciata sul ricorso promosso da S.D.O. – rappresentato dall’avvocato Michelangelo Morgera – contro il Comune termale non costituito in giudizio, nei confronti di G.S., assistito dagli avvocati Gianpaolo Buono e Bruno Molinaro. Per la cronaca il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 8453 del 6 giugno 2023 di rigetto della istanza di annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria rilasciato a favore del contro interessato.
L’evolversi temporale delle dinamiche viene riassunto anche in sentenza nella parte in cui si legge quanto segue: “Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento del Comune di Casamicciola Terme n.8453 del 6 giugno 2023 con il quale è stata respinta l’istanza proposta dall’odierno ricorrente volta ad ottenere l’annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria rilasciato a favore del vicino controinteressato. Con la sua istanza il ricorrente chiedeva al Comune di annullare il permesso di costruire in sanatoria n. 04/2008, rilasciato con la procedura semplificata prevista dall’art. 9 Legge Regione Campania n. 10/2004, quindi in violazione delle disposizioni che prevedono che in aree sottoposte a vincoli paesaggistici è necessaria anche la relativa autorizzazione. Nel giudizio si è costituito il controinteressato instando per la reiezione del ricorso”. L’avvocato Morgera quindi insisteva sul fatto che senza passare per la Sovrintendenza il condono non era valido ed andava annullato ed un primo segnale positivo in tal senso per il legale arrivava già dall’accoglimento della domanda cautelare a seguito di apposita ordinanza dello stesso Tar.
Un chiaro indirizzo, quello preso dai giudizi amministrativi, confermato anche nella parte della sentenza in cui dapprima si scrive che “il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati” e poi si aggiunge: “Con l’atto impugnato, il Comune di Casamicciola Terme ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria e della sanzione pecuniaria messi in favore del contro interessato, sul presupposto che le ragioni portate nella istanza del ricorrente non fossero condivisibili. In particolare, il Comune ha ritenuto che, nei procedimenti di condono di cui alla legge n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, potesse trovare applicazione l’art. 9 Legge Regione Campania n. 10/2004. La norma richiamata, tuttavia, al comma quinto, prevede una preclusione che assume importanza cruciale ai fini che ci occupano: ‘le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui alla legge 47/85, articolo 33’. I vincoli elencati nell’articolo 33 della legge n. 47/85 sono i seguenti: vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali idrogeologici; vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree; opere realizzate su edifici e immobili assoggettati alla tutela della legge 1 giugno 1939 n. 1089, che non siano compatibili con la tutela medesima”. Insomma, un dettaglio non da poco specialmente in una località come Ischia, come asseriva nel passaggio successivo lo stesso collegio giudicante: “Costituisce dato incontroverso l’assoggettamento dell’intero territorio dei comuni ischitani a regime vincolistico d’interesse paesaggistico. Emerge poi con evidenza dal testo dell’articolo 9 ultimo comma come il richiamo dell’articolo 31 della legge n. 47/85 non investa l’intera disposizione ma le tipologie vincolistiche ivi citate. La norma eccettuativa non richiama i ‘casi di opere non suscettibili di sanatoria a causa dell’inedificabilità assoluta, ma soltanto la parte definitoria della disposizione statale nella quale si elencano i vincoli significativi”.
Un chiarimento indiscutibile su quella che sia la linea dei giudici relativamente alla questione la si apprende in maniera inequivocabile quanto nel dispositivo si scrive, prima di arrivare a sentenza: “Tanto chiarito, appare erronea la motivazione del diniego impugnato nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie potesse trovare applicazione il regime semplificato contenuto nella legge regionale. Da ciò discende la fondatezza del secondo motivo di ricorso con conseguente La peculiaria della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio. Per questi motivi iI Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato”.