Concessioni demaniali, il Tar “bacchetta” l’Agcm

Il Tribunale respinge l’istanza istruttoria presentata dal Garante che aveva fatto ricorso contro la delibera della giunta di Casamicciola sulla proroga ai concessionari

Il Tar “boccia” l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Parliamo del ricorso che l’Agcm aveva rivolto contro il Comune di Casamicciola, per la precisione contro la delibera di giunta che a dicembre scorso aveva riconosciuto la proroga delle concessioni demaniali marittime. Il garante aveva depositato una “istanza istruttoria” (o almeno così la intendeva il legale dell’Agcm) con cui si chiedeva al Tar Campania di “ordinare al Comune di Casamicciola Terme di fornire all’odierna ricorrente i dati identificativi (nominativo/ragione sociale/sede legale/partita iva o codice fiscale) dei soggetti che abbiano manifestato interesse a ottenere, o abbiano già ottenuto, l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta comunale n. 125/2020, al fine di consentire a questa difesa di provvedere agli adempimenti per l’integrazione del contradditorio che l’Ecc.mo Collegio ritenga necessaria”. Tuttavia, secondo il Tribunale l’istanza come formulata non può qualificarsi come “istruttoria”, o comunque volta ad acquisire elementi necessari o utili alla decisione della causa, “essendo invece lo scopo della stessa quello di identificare soggetti controinteressati cui estendere il giudizio, mediante notifica del ricorso”. Inoltre, siccome il raggiungimento della finalità perseguita, è possibile mediante utilizzo di strumenti giuridici (ad esempio l’accesso) diversi da quello in concreto utilizzato (appunto la presentazione di una istanza “istruttoria”), che viene ritenuta non pertinente, il Tar l’ha respinta.

Dunque, si conclude con un buco nell’acqua, almeno per ora, il primo attacco portato dall’Agcm alla delibera di giunta del 30 dicembre 2020 n.125 cui il Comune di Casamicciola aveva disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dalla legge 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2033), e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto-rilancio), nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. In sostanza, l’ente come gli altri comuni costieri aveva disposto la proroga delle concessioni fino al 2033, ma l’Agcom aveva dato parere negativo, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della citata delibera, per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria (a partire dalla nota “direttiva Bolkestein”). Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni integrerebbero, secondo il Garante, “specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”.

Secondo il Tribunale l’istanza formulata non può qualificarsi come “istruttoria”, “essendo invece lo scopo della stessa quello di identificare soggetti controinteressati cui estendere il giudizio, mediante notifica del ricorso”. Inoltre, siccome il raggiungimento della finalità perseguita, è possibile mediante utilizzo di strumenti giuridici (ad esempio l’accesso) diversi appunto dall’ “istanza “istruttoria”, il Tar l’ha respinta

Il Comune, tramite il sindaco Giovan Battista Castagna, a stretto giro aveva inviato una nota di risposta, nella quale il primo cittadino aveva dapprima fissato i riferimenti normativi della questione, a partire dalla legge di bilancio 2019 che fissava criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali stabilendo la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 — quindi fino al 31.12.2033 — di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo, quindi anche le concessioni per finalità turistico ricreative. «La legge – spiegava Castagna – non reca indicazioni o prescrizioni sulle procedure alle quali gli enti gestori si devono attenere per concretizzare la nuova durata dei titoli, né la regione Campania — che ha indicato la applicabilità a tutte le concessioni vigenti al 1 gennaio 2019, ha fornito tali chiarimenti. lnvece la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, che ha determinato il diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla stessa». Il Comune si era dunque basato su tale legge, e nella delibera che proroga le concessioni l’ente si era richiamato al Decreto-rilancio, che ha fatto già salve le eventuali successive modifiche di legge.

Non era bastata la previsione, proposta successivamente dal Comune, di una clausola , con cui il singolo concessionario veniva informato della possibilità di attivare il procedimento per il ritiro dell’atto, “laddove sopravvenga differente valutazione di conformità ai principi comunitari avviate anche sulla normativa italiana di emergenza, indicati dai competenti organi comunitari, e che dichiari la previsione legislativa nazionale dell’art.182 comma 2 del decreto-legge 34/2020 coordinato con la legge di conversione 77/2020, configgente con il diritto comunitario, e le cui statuizione non consentano possibilità di mantenere il titolo”. Niente da fare, l’Agcm si era impuntata fino a ricorrere al Tar, il quale tuttavia, come si è visto, ha respinto l’istanza. Adesso, appellandosi alla relativa delibera regionale e al prolungamento dello stato di emergenza decretato dal Governo, come avete letto ieri su queste colonne, il Comune ha di fatto prorogato fino al 31 ottobre le concessioni demaniali. Vedremo se l’Autorità Garante della concorrenza tornerà alla carica a supporto del ricorso inoltrata, o se si “rassegnerà”.

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