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Concessioni demaniali, il Garante fa “tremare” il Comune di Casamicciola

Arriva il parere dell’authority sulla delibera di giunta che proroga le concessioni marittime fino al 2033: il provvedimento dell’esecutivo si baserebbe su normative nazionali “da disapplicare”

La questione relativa alla proroga delle concessioni demaniale è già diventata un rompicapo. E i riverberi di tale rebus arrivano ovviamente anche sull’isola d’Ischia, stavolta tramite il qualificato parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla delibera di giunta del Comune di Casamicciola relativa appunto all’atto di indirizzo per la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033. Come è noto il tema è ormai annoso, a partire dalla cosiddetta direttiva Bolkestein nel 2006 fino al decreto legislativo 59 del 2010 che stabiliscono l’esecuzione di gare ad evidenza pubblica per l’attribuzione delle concessioni stesse. Negli ultimi anni la matassa è diventata sempre più intricata, tra varie proroghe legislative ed espedienti per superare le direttive europee, contrastate dalla giurisprudenza amministrativa, che sembra orientata prevalentemente verso la dichiarazione di illegittimità delle proroghe decise dai Comuni fino al 2033. La Commissione europea ha inoltre aperto una procedura d’infrazione a carico dell’Italia per la violazione della direttiva Bolkestein.

AGCM

In questo panorama a dir poco caotico, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso nei giorni scorsi, come detto, il proprio parere sulla delibera del 30 dicembre 2020 n.125 della Giunta comunale di Casamicciola,con cui il Comune ha disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dalla legge 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2033), e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto-rilancio), nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime.

In linea generale, l’Autorità ricorda che in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica (dopo varie sentenze del Consiglio di Stato, in tal senso si è espressa anche l’Anac con la delibera n.25 del 2019). Al riguardo, il Garante evidenzia che gli articoli 49 e 56 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) impongono agli Stati membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia, una normativa tradizionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative deve considerarsi in violazione di tali disposizioni.

Secondo l’Agcm le disposizioni relative alla proroga delle concessioni integrerebbero “specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso”

Inoltre, la direttiva 2006/123/CE, la famigerata Bolkestein, prevede all’articolo 12 che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (par. 1) e che in tali casi “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata e adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami” (par. 2).

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Secondo il Garante, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai principi euro unitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della direttiva citata, se ne impone la relativa “disapplicazione”. In tal senso, l’Autorità si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere, l’Autorità ha più volte sottolineato che “è nell’interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio”. Quindi eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima “l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive”.

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Di conseguenza, l’Autorità ritiene che, per le ragioni esposte, il Comune di Casamicciola avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della citata delibera della Giunta comunale del 30 dicembre 2020 n.125, tra il Decreto-rilancio del maggio 2020, per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria richiamati. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni integrerebbero, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

La delibera comunale in questione limiterebbe “ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno” e sarebbe in contrasto “con le disposizioni normative euro unitarie in materia di affidamenti pubblici”, tra cui la famigerata direttiva-Bolkestein

In conclusione, la delibera comunale in questione si porrebbe in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto “limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro unitarie in materia di affidamenti pubblici”. La conclusione è quantomeno problematica, a voler essere eufemistici: “Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n.287/1990 – scrive il Garante della Concorrenza – il Comune di Casamicciola Terme dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni”. In ogni caso la problematica prima o poi toccherà i vari comuni costieri alle prese con le concessioni del demanio marittimo. E l’impressione è che tutto potrebbe finire in un lungo, complicatissimo e “sanguinoso” contenzioso.

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