CRONACA

Concessione della struttura “Giovanni Paolo II”, il Tar rimanda la decisione al 25 gennaio

I giudici amministrativi hanno respinto la domanda incidentale di sospensione rimandando al prossimo anno la trattazione del merito del ricorso la udienza pubblica

Tutto rimandato al 25 dicembre quando i giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania provvederanno alla trattazione del merito del ricorso la udienza pubblica relativamente al ricorso proposto dalla Miami Luxury Finance contro il Comune di Barano d’Ischia nei confronti Associazione Sportiva Dilettantistica Body Ballet Dance e la Sportlab Barano Asd, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’affidamento in concessione della gestione della struttura sportiva polivalente “Giovanni Paolo II”. Il procedimento nasce quando la Miami Luxury Finance viene esclusa dal bando per l’affidamento in concessione della gestione della struttura sportiva polivalente “Giovanni Paolo II” sita alla via Giuseppe Garibaldi – località Fiaiano e fa ricorso al Tar. La società sportiva ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 55 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 del provvedimento di esclusione comunicato con prot. n. 1127661 del 10 agosto 2021; della determinazione del Responsabile del Settore V del Comune di Barano d’Ischia n. 159/UTC del 21 settembre 2021, avente ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura sportiva”;  di tutti gli atti di gara ed in particolare del Bando di gara; di tutti i Verbali di gara n. 1 dell’11 giugno 2021, n. 2 del 16 luglio 2021, n. 3 del 16 luglio 2021, n. 4 del 27 luglio 2021, n. 5 del 5 agosto 2021, n. 6 del 13 agosto 2021; dell’Atto di costituzione del seggio di gara n. 86 del 10 giugno 2021 e della Commissione n. 107 del 13 luglio 2021 e di tutti i relativi atti presupposti, connessi e successivi ancorché incogniti, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e rinnovazione integrale della procedura di gara con diversa composizione della Commissione giudicatrice. I giudici amministrativi hanno respinto la domanda incidentale di sospensione rimandando al 25 gennaio prossimo la trattazione del merito del ricorso la udienza pubblica. Per i giudici “l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, a differenza di quella della aggiudicataria ed in dispregio delle prescrizioni foggiate nella lex specialis, non si limita ad enumerare i costi preventivati per gli interventi migliorativi proposti -al fine di consentirne la “valutazione economica” e, dunque, la attendibilità – giungendo, di contro ed ex professo, a disvelare il quantum offerto a titolo di canone concessorio, in tal guisa infrangendo il principio generale che vieta la commistione tra offerta tecnica ed economica”. Ed ancora: “la previsione contenuta nel bando, a mente della quale “gli interventi contemplati nella offerta tecnica, ivi compresi gli interventi migliorativi, dovranno essere espressi anche in termini economici con le varie voci di spesa dettagliate e la quantificazione dei costi per l’intervento” e con la presentazione di un programma dettagliato di gestione (PEF), proprio in quanto preordinata a lumeggiare la plausibilità delle proposte di intervento migliorativo, appare giustappunto precludere la inserzione nella offerta tecnica di elementi riconducibili tout court alla offerta economica, id est alla misura dell’importo del canone concessorio proposto e, indi e in definitiva, alla misura del “rialzo” offerto rispetto all’importo siccome ab initio fissato dal Comune e posto a base di gara. Lo stesso contegno in concreto serbato dalla aggiudicataria, che ha dichiarato nella offerta tecnica di avere ricompreso il canone concessorio all’interno del più ampio ed omnicomprensivo valore attribuito agli “oneri diversi di gestione” (siccome complessivamente stimato e quantificato, peraltro con la indicazione di una “forchetta” per gli anni di concessione), pur conformandosi alle regole di gara, non appare nel contempo avere consentito alla commissione giudicatrice di conoscere preventivamente il valore dell’importo offerto a titolo di canone”. Lo scorso mese di agosto, al termine della gara per l’affidamento della struttura sportiva, è stata dichiarata aggiudicataria della gara stessa l’“Asd Body Ballet Dance” per un canone annuo pari a 24mila euro all’anno pari al 100% dell’importo a base d’asta pari a 12mila euro. Nel contempo la ditta Miami Luxury Finance s.r.l veniva esclusa per aver indicato nel Piano Economico Finanziario l’importo relativo all’offerta economica. Secondo la commissione “Ciò determina la violazione del “c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica”.

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