CRONACAPRIMO PIANO

Comune vs Perrella, adesso siamo 2-0

Dopo la magistratura penale anche la X Sezione del Tribunale Civile di Napoli si allinea e dispone, nella persona del giudice Attanasio, la restituzione del porto turistico di Lacco Ameno all’ente guidato dal sindaco Giacomo Pascale. Per la Marina di Capitello scarl e il suo amministratore, ormai ex sub concessionario, arriva una nuova mazzata

Dopo la giustizia penale, anche quella civile si adegua e di fatto “restituisce” il porto turistico di Lacco Ameno al Comune del Fungo, sancendo che non ha alcun diritto a continuare a detenerne la gestione l’ormai ex sub concessionario Giuseppe Perrella con la sua Marina di Capitello. Un nuovo successo ottenuto dall’ente guidato da Giacomo Pascale – rappresentato dall’avvocato Nicola Patalano – che così realizza il “gol” del 2-0 mandando al tappeto il suo avversario. A stabilirlo è stata una pronuncia della X Sezione Civile del Tribunale di Napoli, che porta la firma del giudice dott. Attanasio che sentenzia come segue: “In accoglimento del proposto ricorso ex art. 700 cpc, dispone e conferma la restituzione -da parte di Marina del Capitello scarl a favore del Comune di Lacco Ameno- dell’area portuale già indebitamente occupata di cui alla concessione demaniale n. 39/2019, di complessivi mq. 33.366,19, fermi gli effetti del disposto sequestro preventivo-penale del 19/3/24 come richiamati in parte motiva; b)condanna Marina del Capitello scarl a pagare in favore di detto Comune le spese di procedimento che liquida in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge”.

Insomma, dai e dai alla fine il Barone e i suoi hanno raccolto i frutti di quello che era diventato un estenuante contenzioso giudiziario. Nelle sue osservazioni il giudice ricorda in primo luogo che “va anzitutto rilevato che le parti, comparse di persona nel corso del procedimento, sono state più volte sollecitate al fine di pervenire ad una auspicata e più generale intesa bonaria, inclusi cioè i numerosi profili di contestazione emergenti, come in atti, dai numerosi procedimenti civili ed amministrativi tra esse ancora pendenti. Tuttavia, alcun accordo è stato infine raggiunto”. Poi entra nelle motivazioni della sua decisione, in ogni caso di fatto orientata dopo quanto stabilito dalla magistratura penale: “Ricorrendone i presupposti più avanti indicati, il chiesto provvedimento cautelare di restituzione dell’insediamento portuale può essere in questa sede concesso (a beneficio del titolare ente comunale, il cui sindaco p.t. è stato già del resto individuato come custode/consegnatario del plesso sequestrato).

Tuttavia, una tale cautela civile – operante in presenza di vincolo penale che afferisce anch’esso agli stessi fatti, stessi beni e agli stessi soggetti- non può in alcun modo incidere o rendere anche solo più disagevole il dispiegamento degli effetti giuridico/operativi proprii dell’adottato sequestro preventivo, assunto ex art. 321 cpp (e così, ad es., la restituzione dei cespiti, sempre sotto l’immanente controllo del giudice per le indagini preliminari, non potrà ovviamente comportare ipotetiche rimozioni di beni che siano appunto di eventuale rilevanza penalistica; cosiccome, per converso, essa potrà piuttosto comportare, se dovesse eventualmente occorrere una qualche autorizzazione amministrativa o una qual certa attività di manutenzione, che anche queste attività, durante il sequestro, vengano preliminarmente sottoposte al debito vaglio del competente magistrato penale che così potrà autorizzare, o meno, quanto richiesto”. Poi il dott. Attanasio rimarca il concetto aggiungendo: “In sintesi, la possibile coesistenza tra provvedimenti penali e provvedimenti civili di tipo cautelare non esclude, anzi implica, che i secondi vengano ad allinearsi, sul piano gestionale ed effettuale, alle superiori finalità pubblico-preventive dei primi, tuttavia senza elidere la essenziale circostanza che il dominus o pubblico esercente territoriale dei diritti demaniali possa a sua volta ottenere, in senso costitutivo, il provvedimento civile di restituzione del complesso marittimo in parola”.

Da qui le inevitabili conclusioni: “Il proposto ricorso ex art. 700 cpc va in definitiva accolto, con la restituzione al Comune ischitano dell’area portuale indebitamente occupata da Marina del Capitello scarl (ai più specifici fini individuativi dei beni rilasciati e/o a rilasciarsi, si vedano anche gli allegati atti penalistici inclusa la dettagliata richiesta di sequestro del PM, come poi accolta dall’adito GIP di Napoli): come si è visto, poiché nelle more il bene demaniale è stato già appunto concretamente riconsegnato al medesimo Sindaco p.t. in veste di custode, ne discende allora che vada qui disposta, ovviamente in prospettiva restitutoria-civilistica, la coerente consegna del complesso portuale all’ente isolano, ferma la necessaria disposizione penale -prima indicata- di restituzione del bene all’avente diritto”.

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