Abramo De Siano e Giuseppe Mazzella hanno presentato ieri al Comune di Casamicciola l’opposizione alla delibera di nomina della Commissione per il Paesaggio. Il documento reca infatti come oggetto la “richiesta di annullamento in autotutela della delibera consiliare n.36/2019 dell’8 ottobre 2019 del Consiglio Comunale di Casamicciola Terme avente ad oggetto la nomina di cinque membri della Commissione sul Paesaggio illegittima per disapplicazione della legge regionale n.10/82”.
Come si ricorderà, erano stati eletti i seguenti componenti: per i Beni ambientali Francesco Arcamone, per la Storia dell’arte Federico Manzi, per le Discipline Agricolo forestali Giovanni Calise, per le Discipline storiche Davide Brescia, e per la Legislazione dei beni culturali Luigi Lombardi. La modalità di voto scelta, fra l’altro, avrebbe di fatto impedito alla minoranza consiliare di eleggere un proprio candidato di riferimento. Ma passiamo al testo del documento, nel quale i due autori «chiedono l’annullamento in sede di autotutela della delibera di cui all’ oggetto per disapplicazione palese della legge regionale n.10/82 ipotizzando il reato per il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri votanti ed il Segretario Comunale di cui all’ art.323 del Codice Penale. In data 8 ottobre 2019 il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme – in seduta pubblica presieduta dall’ avv. N.Piro con l’ assistenza del segretario comunale dottor C. Testa – ha proceduto alla nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio ex art. 148 Legge n.42/2004 con 5 distinte votazioni per eludere quanto previsto dalla legge regionale n.10 del 23 febbraio 1982 poiché ogni Consigliere Comunale può esprimere un sol nominativo per il cosiddetto “ voto limitato”.
Questo disposto normativo è stato ribadito più volte con le note esplicative 942/SP del 7.7.2011 e la circolare n.060022277 del 2.8.2011 dell’ Assessorato al Territorio, Beni Ambientali e Paesistici della Regione Campania.
In più l’ Assessore al Territorio in data 24.5.2012 in seduta question time del Consiglio Regionale della Campania per rispondere ad una interpellanza del Consigliere Del Balzo De Caro ( PD) sulla nomina dei componenti la Commissione del Paesaggio del Comune di Foglianise ( BN) ribadiva che la procedura adottata dal Consiglio Comunale di Foglianise delle 5 distinte votazioni naturalmente era tesa ad evitare che la minoranza fosse rappresentata era quindi in aperto contrasto con quello che è il dispositivo di legge e nel contempo sarebbe stato informato l’ Ufficio Enti Locali della Prefettura di Benevento in modo tale che la norma potesse essere rispettata.
Trattandosi di funzione _ “ Tutela dei Beni Ambientali” – subdelegata ai Comuni ai sensi della legge regionale n.65/81 spettano comunque alla Regione come previsto dalla legge n.10/82 i compiti generali di predisporre le direttive normative d’ esecuzione.
I Regolamenti dei Comuni NON possono contenere norme contrarie alle chiare disposizioni di legge ( R.D. 16.3.1942 n.262 ed approvazione del testo del Codice Civile art.4) poiché la “ potestà regolamentaria” conferita ai Comuni NON è “ potestà legislativa” che spetta,nelle rispettive competenze costituzionali, allo Stato ed alla Regione. A conferma della chiarezza della Norma la Responsabile dell’ Edilizia Privata dott. Arch. Maria Grazia Formisano nell’ avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina della Commissione per il Paesaggio affermava che: “ il Responsabile del Servizio Edilizia Privata provvederà all’ istruttoria delle domande presentate ed all’ inoltro degli elenchi degli elenchi degli aventi diritti, distinti per discipline, al Consiglio Comunale che,nella piena autonomia, procederà alle nomine con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti che avranno presentato le candidature pervenute entro le ore 12 del 22.7.2019”.
È doveroso ricordare che l’ illegittima composizione della Commissione comporta l’ illegittimità derivata sui pareri e su tutte le attività successive con danno incalcolabile alla popolazione profondamente prostrata dal sisma del 21 agosto 2017.
È da irresponsabili amministrare la Cosa Pubblica in questo modo tenendo conto altresì che il Comune di Casamicciola NON ha approvato il Piano Urbanistico Comunale ( PUC) di cui alla legge regionale n.16 del 2004 né un Piano di Recupero dopo il sisma e quindi i “ pareri” ove espressi sono da ritenersi dall’ ampia “ discrezionalità” che per l’ efficienza e la trasparenza la Pubblica Amministrazione tende al completo annullamento.
Pertanto i sottoscritti dottor Abramo De Siano e dottor Giuseppe Mazzella, che hanno presentato domanda e CV per la nomina nella Commissione per il Paesaggio nei modi e nei tempi fissati dal Comune di Casamicciola Terme a mezzo del Responsabile dell’ Edilizia Privata, chiedono, avendone interesse: al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale nelle rispettive competenze di annullare in autotutela la delibera consiliare n.36/ 2019 dell’8 ottobre 2019 provvedendo per l’ effetto a rinnovare il relativo procedimento; al Prefetto-cui spetta l’ azione di controllo sugli organi amministrativi dei Comuni perché vengano adottati strumenti sostitutivi e sanzionatori nei confronti del Comune di Casamicciola per il mancato rispetto della norma e delle regole della civile convivenza da prevedere la presenza delle minoranze nelle Commissioni; alla Regione Campania di sollecitare il Comune di Casamicciola al rispetto delle regole poiché è garanzia per tutti la presenza delle minoranze nelle Commissioni riaffermando che nelle fonti del Diritto le Leggi sono sovraordinate rispetto ai regolamenti; al Procuratore Generale della Repubblica di verificare se dall’ illegittimità amministrativa si sia passato all’ illecito penale per estromettere volontariamente le minoranze dalla Commissione. La presente istanza è presentata comunque ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive integrazione e modifiche e si chiede la risposta entro 30 giorni dalla istanza». Al documento sono stati allegati il resoconto del Consiglio Regionale della Campania del 24 maggio 2012, l’avviso pubblico del comune di Casamicciola Terme, e la legge regionale n.10/82.