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Commercio itinerante, il TAR ordina la sospensiva dell’Ordinanza

Dopo le tante polemiche estive giunge il dispositivo del TAR Campania che accoglie le tesi portate dagli avvocati Nicola Esposito e Angelo Primario a nome dei propri assistiti

Sulla richiesta di annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 45 reg. Gen. emessa dal Comandante della Polizia municipale del Comune di Procida in data 28 maggio 2019 (che tante polemiche aveva sollevato) nonché di ogni altro atto e provvedimento antecedente, preordinato, presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato, presentata dagli avvocati Nicola Esposito e Angelo Primario, il TAR della Campania, nella seduta 10 settembre 2019, si è espresso ordinando, in attesa della discussione del merito fissata per il prossimo 11 Febbraio 2020, la sospensiva dell’atto. Nel dispositivo si legge: “Rilevato che le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, avuto riguardo alla non modificabilità mediante determinazione dirigenziale di deliberazioni regolamentali del Consiglio, essendo il dirigente del settore autorizzato alla sola individuazione dei limitati luoghi del territorio comunale ove è consentita la vendita ambulante; Ritenuto pertanto che sia l’ampliamento da un’ora a due ore del tempo di stallo giornaliero, sia l’estensione degli stalli giornalieri anche ai venditori di alimenti e bevande abbiano travalicato dai detti limiti; Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vanno poste a carico della intimata amministrazione mentre per la trattazione del merito va fissata la pubblica udienza del 11.2.2020. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto: a) sospende in parte qua la gravata delibera; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 11.2.2020; c) condanna la intimata amministrazione comunale al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 500,00. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.

L’esito di questo primo round sembra dare conforto anche alle tesi portate all’attenzione del Consiglio Comunale, senza successo, da Menico Scala il quale, già nei mesi scorsi, in una interrogazione poi trasformata in mozione, scriveva: “Premesso che Il Consiglio Comunale del 24/04/2018 ha approvato all’unanimità dei presenti un regolamento con una serie di articoli, concordati tra le parti in sede di commissioni con la presenza anche di Associazioni, quale Casartigiani, e la stessa ha condiviso il lavoro effettuato anche dopo consultazioni specifiche dei Sindacati degli Ambulanti.

Il Consiglio Comunale delegava al Responsabile della sezione del Comando dei Vigili urbani l’individuazione delle zone da individuare. Nello specifico sottolineo quanto approvato: “IL CONSIGLIO APPROVA IL REGOLAMENTO , e DI CONSEGUENZA DARE ATTO CHE I POSTEGGI ADIBITI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE E LE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI VIETARE TALE TIPO DI COMMERCIO SARANNO INDIVIDUATE SUCCESSIVAMENTE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO PROMOSSO DAL SERVIZIO COMPETENTE”.

Considerato che è stata emessa un’ordinanza totalmente diversa dal Regolamento approvato, e la gerarchia delle fonti del diritto recita che nessuna ordinanza del funzionario può modificare il Regolamento, e nel caso specifico sono sempre le norme di quest’ultimo a prevalere in caso di contrasto. In aggiunta non rispetta neanche il REGOLAMENTO COSAP, che prevede l’esenzione fino ad 1 ora mentre nell’ordinanza viene stabilito un tempo maggiore senza applicare nessun importo. E ciò potrebbe anche far sorgere un danno erariale.

Pertanto chiedo al Consiglio Comunale che vengano prese in considerazione solo le norme approvate nel Regolamento, e chiedere di modificare l’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale nei seguenti punti: le disposizioni inerenti le ore di sosta in singoli stalli devono essere di 1 ora e non di 2 ore; di annullare gli stalli permanenti di 24H di cui n.2 stalli a Terra Murata, precisamente “zona Cannoni e piazza d’armi”, a breve distanza di neanche 100m in quanto nella stessa sua ordinanza si limita a una salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale e che quindi sono soggette a notevole restrizione per salvaguardare le predette aree; di definire come prescrive il regolamento le fasce orarie e anche le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento stesso”.

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