CRONACA

Casamicciola, nuova stangata a un tassista

Continuano gli episodi di indisciplina degli operatori del servizio pubblico da piazza nella cittadina termale. Uno di questi ha rifiutato di effettuare una cosa con tariffa predeterminata disattendendo agli ordini dei vigili, per lui 15 giorni di sospensione della licenza

Arriva con l’ordinanza dirigenziale n.74 firmata dall’Ing.Gaetano Grasso l’ultima sospensione della licenza Taxi della serie, tassisti indisciplinati a Casamicciola Terme. Non è stata una stagione facile per la categoria che quest’anno ha fatto incetta di procedimenti disciplinari per il mancato rispetto delle regole e dei regolamenti del servizio pubblico. Si tratta del provvedimento più pesante della stagione con ben 15 giorni di stop (fin qui il governo locale si era limitato a 5) ed in ordine al recente regolamento rivisto ed approvato dal governo locale. In particolare, si tratta dello stop al servizio di trasporto pubblico non di linea – TAXI in ordine al mancato rispetto dell’Art. 33 del “Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea: Taxi – Noleggio con conducente – Natanti – Trazione Equina”.

Il provvedimento alla stregua della Atteso che con nota n.475 del 26 settembre 2024, con cui il Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola Terme ha trasmesso relazione di servizio redatta da personale dipendente dell’Ufficio, diretto da Chiara Boccanfuso in cui viene evidenziato che il tassista “ si rifiutava di applicare la tariffa predeterminata richiesta espressamente dal cliente proponendogli esclusivamente l’utilizzo del tassametro e costringendo lo stesso a prendere altro taxi e non si atteneva alle disposizioni impartite dagli Agenti in divisa”. Così il dirigente Grasso ha dato esecuzione alla sospensione della licenza, in quanto gli operatori di piazza hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni che, possono venire loro, impartite dalla Polizia Municipale o da altri Agenti della forza pubblica.

Come da prassi prima del provvedimento, dal comune, preliminarmente all’adozione si è proceduto a dare formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo senza esito favorevole dalla controparte. Il tassista “accusato” con nota n.20323 il 04 ottobre 2024, ha inviato le memorie scritte, anche entro i termini previsti ed indicati nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ma non c’è stato verso di evitare il maglio della sospensione. Con nota n. 527 del 10 ottobre 2024 al tassita si comunicava la chiusura del procedimento “considerato il persistere della violazione dell’art. 33, del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02.09.2024 evidenziato altresì dal verbale della Polizia Municipale n. 475/2024- e duenue, spiega Grasso- Attesa la necessità di provvedere all’emissione dei provvedimenti di competenza”.

Ovvero la sospensione immediata temporanea, per 15 giorni, dell’attività di esercizio di servizio di trasporto pubblico non di linea – TAXI. Al comando di Polizia Municipale il compito di verificare l’esatto adempimento della Ordinanza, cn la licenza di esercizio citata deve essere depositata presso il Servizio Attività Produttive di questo Ente per tutto il periodo della sospensione. Ovviamente il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Campania entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del’atto o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario o in alternativa con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

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