Cas, tributi e personale: ecco l’emendamento “salva-sisma”
Una modifica alla legge di ricostruzione consentirebbe di prorogare i contributi di autonoma sistemazione, di sospendere gli adempimenti fiscali Imu e Tasi, e di estendere i contratti del personale per la ricostruzione
Proroga del contributo di autonoma sistemazione, sospensione degli adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione. Tre problematiche calde del dopo-terremoto per i comuni isolani colpiti dal sisma del 2017, che sono oggetto di uno degli emendamenti presentati in Parlamento per modificare alcune disposizioni della legge di ricostruzione, segnatamente l’articolo 17. A tal proposito, l’emendamento proposto dalla senatrice Silvana Giannuzzi recependo le istanze delle amministrazioni locali, consiste in un articolo 17 bis, il cui testo integrale è il seguente: 1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dell’articolo 18, la lettera i-ter) è sostituita con la seguente: i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell’immobile inagibile.
Secondo la proposta presentata in Parlamento, il Cas verrebbe prorogato al 31 dicembre 2021 per compensare i mesi di inattività dovuti all’emergenza da Covid -19 che hanno impedito una puntuale ricerca di sistemazione abitativa per i nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà
All’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “fino all’anno di imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno di imposta 2021”; al comma 4, le parole “dal 2018 al 2020 dei mutui” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2021 dei mutui”; al comma 5, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2021”.
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: 6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria; all’articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “è sospeso fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è sospeso fino al 31 dicembre 2021”; le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022”. All’articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”; le parole “a decorrere dal 1° febbraio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° febbraio 2022”. All’articolo 35, comma 1, le parole “fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022”.
L’esaminando articolo 17-bis inoltre provvede ad equiparare al proprietario dell’immobile i comodatari a lui legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado in quanto, allo stato attuale, l’interpretazione letterale della norma pregiudica le persone legate da un rapporto di parentela in linea diretta o collaterale con il proprietario dell’immobile inagibile, che vi dimoravano gratuitamente all’epoca del sisma
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in € 1.330.000,00 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in € 810.000,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
Nella relazione illustrativa si legge che la proposta in esame reca modifiche al DL Genova volte a prorogare l’erogazione del Cas e la sospensione degli adempimenti fiscali per i cittadini dei territori dell’Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nelle attività di ricostruzione post-sisma. In particolare, al comma 1: la lettera a) proroga la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) al 31 dicembre 2021, al fine di compensare i mesi di inattività dovuti all’emergenza da Covid -19 che hanno impedito una puntuale ricerca di sistemazione abitativa per i nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà. Inoltre, provvede ad equiparare al proprietario dell’immobile i comodatari a lui legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado; questo perché, allo stato attuale, l’interpretazione letterale della norma pregiudica le persone legate da un rapporto di parentela in linea diretta o collaterale con il proprietario dell’immobile inagibile, che vi dimoravano gratuitamente all’epoca del sisma. La lettera b) proroga la sospensione di IMU e TASI per i fabbricati distrutti e per quelli oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità (1)); la sospensione dei mutui (2) e 3)); i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nelle attività connesse alla ricostruzione (4)). Inoltre, la lettera c) proroga la sospensione del pagamento del canone Rai; la lettera d) proroga la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la lettera e) proroga la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Infine, il comma 2 contiene la norma di copertura finanziaria: alla proroga del CAS si provvede con le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, previsto in legge di Bilancio 2015; la proroga dei contratti del personale per la ricostruzione è garantita dai fondi commissariali a disposizione del Commissario straordinario per la ricostruzione dell’isola di Ischia.