CRONACA

Capri, l’Antitrust: gare per concessioni balneari ma per non più di cinque anni

Ecco cosa si scrive nel parere sulla bozza di procedura comparativa per l’affidamento delle concessioni. Le risultanze sono decisamente interessanti

Bene la procedura competitiva con cui il Comune di Capri ha deciso di affidare le concessioni balneari ma no a una forma di rinnovo ‘automatico’ pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque previsti. Allo scadere del quinquennio si rende insomma necessaria un’altra gara. E’ in sintesi quanto scrive l’Antitrust nel parere sulla bozza di procedura comparativa per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime nel proprio territorio messa a punto dal Comune ai sensi degli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del suo regolamento di esecuzione. Nel parere contenuto nell’ultimo bollettino, l’Autorità auspica inoltre che il Comune di Capri “declini, nell’atto di avvio della procedura, in maniera oggettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata i criteri di valutazione delle offerte”. L’Autorità valuta, quindi, favorevolmente “la decisione di codesto Comune di indire una procedura competitiva per l’affidamento delle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative” ma “non ritiene condivisibile la previsione relativa al possibile duplice rinnovo della concessione contenuta nella bozza di delibera, sebbene a fronte di motivata richiesta”.

In un parere motivato reso lo scorso 12 gennaio, l’Autorità aveva bocciato una ‘Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime’ fino al 31 dicembre 2033 predisposta dal Comune di Capri in quanto contraria agli articoli a garanzia della concorrenza (Tfue art. 49 e 56). “La bozza di delibera sottoposta all’attenzione di questa Autorità prevede che codesto Comune dia avvio alla procedura di cui agli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del suo regolamento di esecuzione disponendo, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza, che gli attuali concessionari, ove interessati, presentino motivata istanza di rinnovo della concessione per la durata di 5 anni, con possibilità di un duplice rinnovo di pari durata, alla scadenza della stessa” spiega l’Antitrust.

“Allo scadere dei 5 anni, il rinnovo per l’ulteriore periodo potrà essere concesso a fronte di motivata richiesta ed a fronte di motivato provvedimento da parte dell’Amministrazione che verifichi, di volta in volta, il regolare rispetto da parte del concessionario degli obblighi concessori e di legge. Come noto, – si legge ancora nel parere – l’Autorità, nei propri interventi di advocacy, ha ripetutamente sottolineato l’importanza di procedere all’affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari ad uso turistico-ricreativo, stigmatizzando il ricorso alle proroghe in favore dei concessionari esistenti”. E anche nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a ”Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021” del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Autorità ha osservato come l’affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, che “rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese” sottolinea ancora l’Antitrust.

Nel parere l’Autorità evidenzia tra l’altro “che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come l’articolo 37 del Codice della Navigazione debba essere interpretato alla luce dei principi euro unitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, e massima concorrenza”. Sulla durata della concessione “l’Autorità non ritiene condivisibile la previsione relativa al possibile duplice rinnovo della concessione contenuta nella bozza di delibera, sebbene a fronte di motivata richiesta e di motivato provvedimento da parte dell’Amministrazione che verifichi, di volta in volta, il regolare rispetto da parte del concessionario degli obblighi concessori e di legge”. Al riguardo, l’Antitrust rileva innanzitutto che tale previsione contrasta con quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2, della Direttiva 2006/123/Ce, ai sensi del quale è in ogni caso vietato prevedere una procedura di rinnovo automatico della concessione. Inoltre, “per effetto di tale previsione, si determinerebbe una chiusura del mercato alla concorrenza per un lungo periodo, pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque previsti, impedendo di cogliere i benefici derivanti dal periodico affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari”.

“È, quindi, necessario che codesto Comune proceda, allo scadere del quinquennio, ad indire una nuova procedura competitiva. In proposito, si deve altresì tenere conto della circostanza che, in questo arco temporale, è possibile – si legge nel parere – che intervenga l’auspicata revisione e riordino, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e dei suoi principi, della normativa nazionale relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in questione”. L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni assunte. 

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