Battaglia portuale

Nuovo round dinanzi ai giudici del Tar per la contesa infinita in corso da anni a Lacco Ameno. I giudici negano l’istanza cautelare alla DMF che aveva chiesto al Comune il rilascio della concessione del tratto di arenile denominato “Lido di Caronte”

Dinanzi ai giudici amministrativi si è celebrata l’ennesima puntata della telenovela legata al contesissimo approdo diportistico di Lacco Ameno ed ancora una volta – almeno per adesso – ad avere la meglio è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Pascale. La settima sezione del Tar Campania (presidente Valeria Ianniello, consigliere Viviana Lenzi, estensore Casalanguida) si è infatti pronunciata con un’ordinanza sul ricorso presentato dalla DMF srl (società che fa capo a Michele De Siano, fratello di Domenico, imprenditore e attuale consigliere di minoranza) rappresentata dall’avvocato Alessandro Barbieri, contro l’ente di Piazza Santa Restituta assistito dall’avvocato Miriam Petrone per l’annullamento “del silenzio formatosi sulla diffida comunicata a mezzo pec in data 16.05.2024 (prot. 5935/2024); e per l’accertamento – dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulle richieste oggetto della diffida inviata a mezzo pec in data 16.05.2024; nonché per la condanna – del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a., all’adozione dei provvedimenti e delle attività richiesti ed oggetto della diffida”. Di fatto la società privata (DMF) aveva adito aveva chiesto al Comune – senza ottenere risposta – il rilascio della concessione in proprio favore del tratto di arenile denominato “Lido di Caronte” che costeggia il Corso Angelo Rizzoli e che già era stato oggetto di concessione in favore di Massimo Monti. O meglio, una risposta c’era stata ma il primo cittadino Pascale l’aveva fornita non ai diretti interessati ma all’opinione pubblica attraverso le sue pagine social nelle quali scriveva tra l’altro: “Di certo, l’azione non mira a realizzare interessi della comunità, essendo finalizzata all’ottenimento della scogliera e del tratto di arenile (oggetto della stessa concessione) per renderlo disponibile ai clienti degli alberghi Reginella e Villa Svizzera, come si legge nel ricorso stesso. L’azione è quindi un mero simulacro di altruismo, avendo di mira esclusivamente interessi economici propri della società ricorrente. Da noi ‘certe pratiche’ qualcuno le chiama: interessi aziendali… io sono convinto invece, che la terminologia esatta, che esprimerebbe più compiutamente una ‘azione’ del genere, e’ un’altra ma preferisco tenerla per me”.

Ritornando alla decisione dei giudici amministrativi, con l’ordinanza in oggetto i giudici hanno respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente. Che nel dispositivo viene anche esplicitata così: “Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto della natura dell’azione esercitata, volta a contestare l’inerzia dell’Amministrazione con riferimento alla quale si ravvisa la carenza di deduzione di un pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della definizione del giudizio; Ravvisata, pertanto, l’assenza di elementi per ritenere che, nei termini di fissazione dell’udienza camerale di trattazione del ricorso sul silenzio-inadempimento, la parte ricorrente subisca, nel caso di specie, un pregiudizio grave ed irreparabile; Ritenuto di rinviare alla definizione del giudizio la statuizione delle spese della presente fase”. E anche stavolta il commento del sindaco Pascale non si è fatto attendere: “La decisione cautelare è importantissima, perché oltre all’aspetto umano e sociale, riguarda la complicata questione del rinnovo delle concessioni demaniali relative ai cosiddetti ‘balneari’ e dell’obbligo delle amministrazioni di indire procedure relative alla Direttiva Bolkestein, dal TFUE e dalla Legge 118/2022. Il T.A.R. ha ritenuto la infondatezza dell’impugnativa, ciò significa che il Comune di Lacco Ameno ha fin qui, correttamente operato anche in questo caso”.

Exit mobile version