BATOSTA GLAMOUR
Suolo conteso ad Ischia, il TAR Campania boccia il Comune di Ischia. Accolto il ricorso dei gestori del Glamour Cafè: il suolo confinante con via Francesco Buonocore non è di proprietà pubblica e dunque non trovano ragione le pretese di sgombero dell’ente: il provvedimento del è illegittimo e va dunque annullato
Quel suolo che confina con via Francesco Buonocore non è pubblico, ma regolarmente acquistato con atto del notaio così la Glamour Cafè è riuscita ad avere ragione delle pretese di “sgombero” del comune di Ischia. Questa l’estrema sintesi l’humus della sonora bocciatura rimediata al TAR dal comune di Ischia nel merito del ricorso (Sezione Settima) proposto da Rocco Esposito, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Lauro, contro Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall’Avvocato Leonardo Mennella. Il provvedimento del comune è conseguentemente illegittimo e va annullato. Esposito è riuscito ad imporsi sull’ente ottenendo l’annullamento dell’ordinanza comunale prot. 19297 del 28.06.2019, a firma del responsabile Suap del Comune di Ischia, con la quale sulla scorta della nota prot. 18774 del 25.06.2019 con cui il responsabile SUE ha accertato che “… la porzione di area antistante il bar all’insegna Glamour Cafè è inglobata e tutt’uno con via F. Buonocore, per cui ricade in piena proprietà comunale, area, peraltro per sua natura, inusucabile…”, è stata ordinata “la rimozione ad horas di tavoli e sedie che occupano la sede stradale di via Francesco Buonocore sul lato nord ovest…stabilendo che l’area debba essere lasciata libera da persone e cose per gli interventi di riqualificazione in corso di realizzazione da parte del Comune di Ischia”. Richiesto anche l’annullamento di ogni altro atto connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, compresa la nota prot. 18774, per altro mai notificata e solo occasionalmente conosciuta. Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto del giorno 9 novembre 2023 la dottoressa Rita Tricarico con l’intervento dei dott.Roberto Michele Palmieri e Alfredo Giuseppe Allegretta.
IL SUOLO CONTESO
Il titolare della ditta Bar/Tabacchi in virtù di contratto di locazione stipulato il 3 febbraio 2011 ha impugnato l’ordinanza comunale ed ha ovviamente impugnato anche nota SUAP che voleva pubblico uno spazio rivelatosi privato. La motivazione che hanno portato alla decisione del TAR? Gli atti rilevano: Incompetenza – violazione e falsa applicazione della norma. Ovvero il Responsabile SUAP, che ha adottato il provvedimento impugnato, sarebbe incompetente, essendo invece competente il Responsabile Settore I – Area Urbanistica Edilizia privata Patrimonio Demanio e Demanio marittimo. Rilevata inoltre altre violazioni quali lo sviamento, falso scopo, falsa causa – omessa ponderazione del caso concreto. L’atto impugnato sarebbe viziato per insussistenza dei requisiti di ordine temporale che presiedono al corretto esercizio del potere di autotutela del bene pubblico, che, atteso il parallelismo con la tutela possessoria in ordine allo spoglio subito da privati , non potrebbe considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, un notevole lasso di tempo che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto. Vi sarebbe anzi la prova che la corte antistante l’immobile detenuto dal ricorrente è sempre stata, non solo nella disponibilità dei proprietari, almeno a partire dall’anno 1994, come dimostra, inconfutabilmente, l’aereofotogrammetria presentata ai giudici dal gestore dell’attività commerciale, ma anche di proprietà privata. Infine è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c. – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – travisamento – omessa ponderazione della situazione contemplata – sviamento – difetto di motivazione e di istruttoria – violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990.
NESSUNA PREVENTIVA ISTRUTTORIA
L’unica ed apparente motivazione del provvedimento impugnato, adottato senza alcuna preventiva istruttoria, sarebbe da ricercare nella nota del 25.06.2019 prot. 18774, mai comunicata o conosciuta, a firma del responsabile SUE, nella quale genericamente si afferma che “…la porzione di area antistante il bar all’insegna Glamour Cafè è inglobata e tutt’uno con via F. Buonocore…”. La circostanza non tiene conto del fatto che, come emerge ancora una volta dalla foto aerea del 1994 e dalla relazione asseverata del geom. Di Meglio, l’area in questione risulta un’entità fisica e funzionale, distinta ed autonoma, rispetto alla strada pubblica, dalla quale è divisa e delimitata da aiuole perimetrali, da una quota rialzata rispetto al sedime viario, dalla pavimentazione e dalla tettoia, che la ricopre in parte, oggetto di concessione edilizia in sanatoria n 114/89. La medesima nota non tiene conto, inoltre, che detta area fu venduta alla B&B S.n.c. con atto per notaio Albore del 19.06.1989, rep. n. 33613, racc. n. 13879, essendo ivi specificata, e che la stessa, a partire dall’atto di acquisto, è riportata in tutti i grafici allegati alle varie autorizzazioni ottenute nel corso degli anni dalla B&B S.n.c. Dunque, si palesa anche la violazione del principio del giusto procedimento. Il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo anche perché non preceduto da una valida “comunicazione di avvio del procedimento”, in violazione della normativa richiamata in rubrica. E ciò sarebbe tanto più grave se si considera che, nella specie, il ricorrente contesta i presupposti stessi del provvedimento repressivo, mentre non gli è stato consentito di partecipare al procedimento all’esito del quale è stato ingiunto lo sgombero dell’area privata.
Vana la costituzione in giudizio del Comune di Ischia che aveva provato a giustificare le sue pretese precisando che i lavori di riqualificazione dell’Ente, cui era preordinato lo sgombero, erano ampiamente terminati già verso la fine dell’anno 2019, chiedendo, perciò, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Nel merito il Comune ha confutato le doglianze di parte ricorrente, in particolare, insistendo per la natura pubblica dell’area in questione, che farebbe parte della strada.
Con note d’udienza il ricorrente ha poi puntualizzato che i lavori terminati nel 2019 non avrebbero interessato l’area di che trattasi, “avendo il Comune di Ischia, preso atto della discendenza privata del bene”. Infine, si legge agli atti, nella udienza del 9 novembre 2023, il ricorso è stato introitato per la decisione. Per i magistrati deve rilevarsi che il contestato sgombero era funzionale ai lavori di “complessivo riassetto di via Buonocore già interessata da lavori di riqualificazione in corso di svolgimento”. Dal che si deduce l’intenzione del Comune di Ischia di eseguire il cd. riassetto anche dell’area di cui si discute. Per tale ragione il Collegio ritiene di definire il ricorso nel merito come fondato. Il ricorrente ha rappresentato in ricorso, producendo in atti relativa documentazione unitamente a perizia tecnica di parte a comprova, che detta area, qualificata come corte, è parte integrante della proprietà privata oggetto di contratto di locazione con la Società B&B di Barile Nicola e C. snc. Segnatamente tale Società ha acquistato l’immobile per atto per notaio Albore nel 1989, nel quale veniva descritta, come parte del trasferimento, proprio anche la corte antistante, riportata nell’allegata planimetria. La suddetta area esterna è riportata anche nella planimetria catastale depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli Territorio.
Anche nei grafici allegati alla concessione in sanatoria n. 114/89 chiesta ed ottenuta dal Sig. Mazzella Gabriele, originario proprietario, dante causa della predetta Società attuale proprietaria, figura lo spazio scoperto delimitato da aiuole in muratura. Infine persino la relazione sulla staticità allegata all’agibilità di cui al certificato rilasciato proprio dall’ente nel 2011 si legge l’origine privata dello spazio conteso.