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Barano e la guerra del terreno conteso

Il Comune collinare se ne appropriò, i proprietari chiesero i danni: dopo 23 anni il contenzioso giudiziario è ancora in corso e così l’ente conferisce un incarico di consulenza stragiudiziale all’avvocato Alessandro per ottenere un parere pro veritate sulla complessa e delicata vicenda e nello specifico sull’applicabilità dell’acquisizione sanante

Il comune di Barano si affida all’Avv.Alessandro Barbieri per l’acquisizione di un parere pro veritate sull’applicabilità dell’acquisizione sanante.Un vecchio giudizio da riprendere in punta di norma di cui all’art. 42 bis Tues alla fattispecie ci cui al giudizio n. 3607/2018. La contesa per l’occupazione di un fondo privato, tra. Proprietari, Di Scala Aniello e Di Scala Teresa contro comune di Barano d’Ischia. Come spiegano gli atti pubblici sussiste un contenzioso tra il Comune di Barano d’Ischia e i Di Scala per un’occupazione “occupazione sine titulo” da parte dell’Ente. Stando alle doglianze del privato. Non contento il Comune di Barano d’Ischia occupava 120mq in occasione della costruzione di una strada in località Vatoliere e per i quali il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3046 del 23 febbraio 2001, condannava il Comune al pagamento del risarcimento dei danni. L’Ente successivamente occupava ulteriori mq 120 del fondo, per ampliare la sede stradale realizzando un muro di sostegno. Ne è passata di acqua sotto i ponti in quasi 23 anni.

I Di Scala, ovviamente convenivano in giudizio il Comune di Barano d’Ischia chiedendo dichiararsi l’occupazione sine titulo di quest’ulteriore occupazione, con condanna del Comune al rilascio nonché al pagamento di una indennità di occupazione a partire dall’anno 2001 ed, spiegano gli inquilini del Palazzo Municipale : “in via subordinata, ove fosse stata accertata la accessione invertita, condannarsi il Comune al risarcimento del danno nonché dichiararsi l’obbligo del Comune a demolire il muro e ricostruirlo in conformità alle prescrizioni tecniche nonché a realizzare una rampa di accesso al fondo dalla sede stradale”. Il Comune si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, e nel merito, ove ritenuta la giurisdizione del G.O., la infondatezza della pretesa attorea.

In tal senso con sentenza n. 79/2005 del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, veniva dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Eppure, non finisce qui, avverso tale sentenza proponevano appello i sigg.ri Di Scala con il quale chiedevano la riforma della sentenza e l’affermazione della giurisdizione dell’adita autorità giudiziaria. Una altra lite un’altra decisone dei giudici. Si costituiva in giudizio, ovviamente, il Comune di Barano d’Ischia che contestava il gravame chiedendone il rigetto. Intanto erano già passati sei anni. La Corte di Appello di Napoli, Prima sez. civile, con sentenza n. 1982/2006, accoglieva l’appello dichiarando la giurisdizione del A.G.O. sulla controversia promossa, rimettendo le parti davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c. e i sigg.ri Di Scala Aniello e Di Scala Teresa, provvedevano alla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 353 c.p.c. evocando in giudizio l’Ente.

Nel gioco delle parti, il Comune di Barano d’Ischia si costituiva in giudizio, Riportandosi alle domande deduzioni e richieste già formulate e concludendo per il rigetto delle avverse domande in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto. Con la sentenza n. 1030/2018 del 31 gennaio 2018 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia, nella causa civile iscritta al n. 565/206 del R.G. così ha stabilito con la condanna del comune: “condanna il convenuto a corrispondere a parte attrice, a titolo di indennità per occupazione appropriativa di mq 70,57, la somma stimata a pag. 10 di perizia, oltre interessi e rivalutazione dal deposito dell’elaborato peritale al saldo effettivo e la condanna a corrispondere a parte attrice, per la sistemazione del tratto di muro non realizzato a regola d’arte, la somma stimata a pagina 15 di perizia, oltre interessi e rivalutazione da deposito dell’elaborato peritale al saldo effettivo. In quella fase compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Spese di Ctu definitivamente al 50% su ciascuna parte”. Non soddisfatti della affermazione, Di Scala Aniello e Di Scala Teresa impugnavano la sentenza, chiedendo: “la condanna del Comune di Barano d’Ischia al rilascio dei 128,8 m2 del fondo di proprietà degli appellati stante l’assenza di titoli atti a giustificarla e conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese della PA. A ciò aggiungendo la condanna al risarcimento del danno subito per tutta la durata dell’occupazione da calcolarsi in analogia con l’articolo 42 bis testo unico espropri nel 5% del valore venale per ogni anno di occupazione sino all’effettivo, oltre all’indennizzo forfettario del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura del 10% del valore venale del bene, parametri da applicarsi oltre interessi e svalutazione. Subordinatamente al riconoscimento di un’ipotesi di accessione invertita la condanna al pagamento del risarcimento del danno dovuto a causa della definitiva perdita del diritto di proprietà anch’essa da rapportarsi a 128,8 m quadri del fondo degli appellanti da liquidarsi in vie equitativa dalla adita Autorità Giudiziaria in conformità alla quantificazione già realizzata in primo grado con sentenza n. 3046/2001 avente autorità di cosa giudicata; accertata l’inidoneità delle argomentazioni di prime cure, condannare il Comune di Barano d’Ischia alla demolizione del muro di contenimento e di ricostruirlo nel pieno rispetto della normativa antisismica e del Piano Paesistico dell’isola d’Ischia di cui al decreto ministeriale del 14/12/1995; condannare il Comune di Barano d’Ischia a sostenere le spese necessarie alla realizzazione della rampa d’accesso al fondo degli appellanti; nel condannare la PA al ripristinare lo stato dei luoghi, di ricostruire il muro di cinta e ripristinare il varco di accesso, in luogo di tale forma di condanna che l’adita Corte di Appello provveda alla quantificazione secondo equità e giustizia delle somme dovute a titolo di risarcimento oltre interessi e svalutazione”.

Il comune ha provato a ribaltare la situazione, costituendosi e chiedendo il rigetto dell’appello. Dopo quasi 23 anni dall’inizio delle traversie baranese e delle innumerevili cause, con sentenza n. 652 del 14.02.2024, la Corte di Appello di Napoli, nella causa civile iscritta al R.G.3607/2018, ha cosistabilito di:

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“accoglie in parte l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il Comune- parte appellata alla restituzione in favore della parte appellante del suindicato suolo di proprietà di questa ultima e di cui in citazione, già occupato dal medesimo Comune e al ripristino dello status quo ante;condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi, che liquida per il giudizio di primo grado nella sommadi euro 2.700,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge e quelle del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 43,18 per spese vive e in quella di euro 3.400,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Di Meglio; dichiara compensato il residuo terzo. La corte ha posto le spese di CTU a carico della parte appellante nella misura del 15% e a carico della parte appellata nella misura dell’85%”.

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Il comune ha comunque proposto ricorso. Il 22 febbraio 2024 il legale costituito nel giudizio de quo trasmetteva all’Ente la citata sentenza e che avverso la stessa è stato proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione ed il giudizio è tutt’ora pendente. In questa fase si pone per il governo guidato da Dionigi Gaudioso di affidare un incarico stragiudiziale ad un professionista esperto nella materia amministrativa al fine di verificare la possibilità di effettuare l’acquisizione dell’area in questione relativamente al giudizio di cui al n. di R.G 3607/2018; ed inoltre, in caso di parere favorevole, di affiancare l’Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, conseguenti e collegati e nell’espletamento necessari alla definizione della procedura.

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