Si prende tempo ma l’impressione è che prima o poi l’Italia dovrà arrendersi alla volontà europea di mettere a bando le concessioni balneari. Nel frattempo il Governo ha comunque allungato i tempi strappando un’ulteriore slittamento del “redde rationem” al 2027 ma è ovvio che per gli operatori del settore si tratta di parva materia. Nel frattempo, quelli che operano sul territorio del Comune di Ischia, continuano ad andare all’attacco dell’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino colpevole a loro dire di essersi adeguato alla c.d. Legge Draghi dimenticando la delibera con cui di fatto avevano deciso di allungare la data di scadenza delle concessioni al 2033, che ovviamente è ben altra cosa. Sono 42 i titolari di concessioni che ancora una volta si sono rivolti all’avvocato Felice Pettorino che inizialmente aveva presentato ricorso al Presidente della Repubblica e che poi si è indirizzato per il tramite della trasposizione al Tar perché così richiesto dal Comune di Ischia, assistito dall’avvocato Alessandro Barbieri. I ricorrenti, dunque, chiedono l’annullamento “della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ischia n.113/2024 pubblicata in data 19 gennaio 2024 avente ad oggetto Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 5 agosto 2022 n.118 recante ‘Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive’ finalizzate a ridurre illegittimamente l’orizzonte temporale al 31 dicembre 2024 dei titoli concessori recanti scadenza al 31 dicembre 2023 per effetto di una non corretta applicazione dell’art. 3 comma 2 della legge n.118/2022; di ogni altro atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale non conosciuto dai ricorrenti lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico – ricreativo nel Comune di Ischia valide sino al 31 dicembre 2023”.
ILLEGITTIMA LA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI ISCHIA
Nel testo del ricorso si rammenta in primis quanto segue: “Con il ricorso cui si resiste, per converso, le ricorrenti ritengono illegittima la predetta deliberazione in quanto attraverso la stessa si inciderebbe – sub specie di esercizio di uno ius poenitendi – su proroghe al 31 dicembre.2033 già rilasciate e consolidatesi in assenza dei presupposti compendiati dalla normativa di riferimento. A fondamento di tale conclusione le ricorrenti deducono che le predette proroghe sarebbero l’esito non solo di una compiuta istruttoria ma anche di una pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav. all’Albo pretorio idonea e sufficiente a materializzare quelle procedure imparziali, trasparenti e non discriminatorie necessarie per l’assegnazione dei beni demaniali marittimi (cfr. Direttiva Bolkestein). Tuttavia, come si dimostrerà nel prosieguo del presente giudizio, non solo tali pubblicazioni non risultano eseguite (di talché tali proroghe non hanno avuto mai ‘evidenza’ alcuna) ma neppure le proroghe automatiche sono frutto di una doverosa istruttoria. Da tanto, dunque, ne discende la pacifica inammissibilità ed infondatezza del ricorso di cui si chiede la trasposizione in sede giurisdizionale.
COMUNE E BALNEARI, DUE DIVERSI PUNTI DI VISTA
Con l’atto di opposizione il Comune di Ischia ha dedotto “che: le ricorrenti hanno impugnato la Deliberazione n. 113 del 2024 con la quale l’amministrazione comunale, preso atto degli esiti processuali delle note sentenze del Consiglio di Stato e legislativi, ha differito il termine delle concessioni demaniali marittime in corso di validità al 31 dicembre 2024. Tale diverso determine di efficacia, è bene precisarlo, si rendeva necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 118/2022 (nella versione ritenuta, dalla costante giurisprudenza nazionale, conforme alle norme eurounitarie self executing) nelle more di approvazione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo funzionale ad una più coerente assegnazione delle predette concessioni a mezzo di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie secondo quanto oramai comunemente stabilito. Con il ricorso cui si resiste, per converso, le ricorrenti ritengono illegittima la predetta deliberazione in quanto attraverso la stessa si inciderebbe – sub specie di esercizio di uno ius poenitendi su proroghe al 31 dicembre 2023 già rilasciate e consolidatesi in assenza dei presupposti compendiati dalla normativa di riferimento”. L’ente guidato da Enzo Ferrandino ritiene dunque di essere nel giusto ma sullo specifico argomento ecco come rintuzza l’avvocato Pettorino: “L’assunto che precede non è condivisibile e non si sottrae a censura, atteso che gli atti idonei a determinare gli effetti conseguenti alla proroga ex lege delle concessioni balneari devono qualificarsi come provvedimenti amministrativi e non già come atti meramente dichiarativi della volontà espressa dalla legge. Tali provvedimenti – in quanto adottati sulla base di una norma nazionale contraria al diritto Ue – sono affetti da anticomunitarietà indiretta e sono, pertanto, annullabili secondo le regole dell’ordinamento nazionale. L’Amministrazione è titolare del potere/dovere di annullare d’ufficio – entro il termine perentorio di dodici mesi ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, applicabile anche nel caso di specie – i provvedimenti di proroga adottati in forza della l. n. 145/2018, garantendo così, in assenza di un affidamento meritevole di tutela in capo ai concessionari, l’uniforme applicazione del diritto Ue”. Poi il legale che rappresenta le aziende fa un’altra sottolineatura: “Proprio in materia di proroga delle concessioni balneari, il Consiglio di Stato, superando quell’orientamento tralatizio nel quale si tentava di enucleare una distinzione tra nullità ed annullabilità, ha affermato che il provvedimento adottato dall’Amministrazione in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto euro-unitario andrebbe considerato annullabile e non nullo. Da tale affermazione consegue che il provvedimento soggiace non solo al termine decadenziale per l’impugnazione giurisdizionale, ma anche alle regole che disciplinano l’annullamento d’ufficio, ivi compresa quella che pretende che l’autotutela sia esercitata entro un termine ragionevole (che, in talune ipotesi, non può essere superiore a dodici mesi). Un termine, in questo caso, decisamente superato dal punto di vista cronologico.
PERCHE’ LA SCADENZA AL 2033 NON SI TOCCA
Il ricorso poi punta a rintuzzare anche un’altra convinzione giuridica del Comune di Ischia e lo fa quando si legge testualmente: “L’eccezione del Comune con la quale si contesta la pubblicazione all’albo pretorio delle istanze di proroga in parola, oltre ad essere inammissibile, perché rientrando tra le cd. eccezioni de iure tertii è riservata ad eventuali terzi interessati alle medesime aree in concessione ai ricorrenti e non certamente al Comune d’Ischia, ente concedente, che ne ha curato l’istruttoria ed il rilascio, è anche infondata per le seguenti ragioni. Deve innanzitutto ritenersi che essendo state le proroghe rilasciate in conformità alla legge, si presumono quindi conformi alla legge statale ed quella della Regione Campania (presunzione di legittimità degli atti amministrativi). Quest’ultima, in particolare, quale ente delegante (essendo il Comune di Ischia, sub delegato) nel suo sportello telematico unificato fin dal 2012 nello spiegare cosa sono gli stabilimenti balneari e la necessità di avere la concessione demaniale marittima afferma che: ‘Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del codice della navigazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione delle leggi statali e regionali’. In secondo luogo, va ribadito che in ossequio ai principi espressi dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, il responsabile del procedimento del Comune di Ischia ha fatto piena applicazione dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che, in attuazione dell’art.36 del codice stesso, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, dispone che quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del Comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia, in applicazione di tale articolo, tutte le istanze dei concessionari pervenute nel 2019 e 2020 per accedere all’estensione della scadenza fino al 31 dicembre 2033, sono state pubblicate, per venti giorni all’albo pretorio on line comunale per la trasparenza, con invito, al contempo, a tutti coloro che avessero interesse a presentare per iscritto al Comune le proprie osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti. Tali istanze pertanto hanno seguito il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima previsto dagli art. 36 del codice della navigazione e 18 del regolamento di esecuzione”. Da qui la richiesta di annullare tutti gli atti impugnati nei termini indicati e la declaratoria di validità dei loro titoli concessori scadenti al 31 dicembre 2033”.