Aumenti Sapna, dai Comuni isolani ecco il ricorso bis
Dopo la vittoria sancita dal Tar a dicembre, gli enti locali hanno impugnato l’ultima delibera della Città Metropolitana che ha stabilito un nuovo aumento tariffario retroattivo
La Città Metropolitana ci riprova, i Comuni isolani rispondono. E lo fanno forti della recentissima pronuncia a loro favore del Tribunale amministrativo regionale che meno di un mese fa ha riconosciuto le ragioni degli enti locali nella controversia relativa alla delibera con cui l’ex Provincia decretò l’aumento tariffario della SAPNA (Sistema Ambiente Provincia di Napoli spa), la società che gestisce il ciclo dei rifiuti: quest’ultima nell’approvare il piano delle attività per l’anno 2018 relativo ai costi del servizio espletato rideterminò la tariffa, aumentandola. Una circostanza che, date le tempistiche, metteva i Comuni di fronte a una perdita secca a livello finanziario, in quanto l’incremento della tariffa per i servizi di S.A.P.N.A. s.p.a. per l’anno 2018 approvato con la delibera (impugnata) non avrebbe potuto essere compensato con un incremento delle tariffe da applicare ai contribuenti poiché, nel frattempo era già stato approvato il bilancio di previsione, ed era anche scaduto il termine ultimo per le modifiche delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione).
La questione adesso si ripropone negli stessi termini, in quanto, come si legge nel nuovo ricorso elaborato dall’avvocato Leonardo Mennella, difensore di fiducia dei Comuni di Ischia, Barano e Serrara Fontana, «la Città Metropolitana di Napoli, con la pubblicazione del provvedimento impugnato, è incorsa – per la tariffa SAP.NA 2019 – nel medesimo errore (che ne ha comportato declaratoria di illegittimità) compiuto per la tariffa per l’anno 2018» così come era stato sancito dal Tar lo scorso 19 dicembre. «In particolare – si legge ancora nell’impugnazione – ancora una volta, ha approvato tardivamente la tariffa per l’anno in contestazione (di fatto con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 2019) in violazione dei termini previsti per l’approvazione del bilancio preventivo da parte degli Enti locali ricorrenti: e dire che il Tribunale, con la sentenza citata, aveva statuito che la tariffa approvata a gennaio 2019 sia pure tardiva per il 2018 era, tuttavia, da considerare tempestiva in riferimento all’esercizio 2019 ed applicabile per tale annualità». Con la delibera approvata lo scorso ottobre e ora impugnata, invece, «la Città Metropolitana, ancora una volta tardivamente, “ritorna” sulla tariffa 2019 e la ridetermina (con efficacia retroattiva) a decorrere dal 1 gennaio 2019 in € 169,96 a tonnellata, quando ormai gli Enti locali non possono più inserirla nel bilancio preventivo dell’anno di riferimento (peraltro con il rilevante incremento di circa € 20,00 per tonnellata)».
La tariffa ora approvata, come spiega il legale di fiducia degli enti isolani nel ricorso inoltrato, al massimo potrà essere la tariffa per il 2020, e quindi potrà valere solo per l’anno appena iniziato: infatti tale tariffa è perlomeno tempestiva affinché i Comuni ricorrenti la possano inserire quale componente della propria tariffa locale nei termini ed all’interno del bilancio preventivo per l’anno 2020.
Si tratta di un aumento di altri 20 euro circa, rispetto alla precedente tariffa, aumento deliberato il 30 ottobre scorso. Un colpo basso per i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana, che nei termini previsti dalla normativa statale di riferimento provvedevano «all’approvazione del proprio bilancio di previsione 2019 anche sulla scorta delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali per l’anno 2019, tenendo conto della tariffa S.A.P.NA. di € 150,34 a tonnellata (approvata con Deliberazione Sindaco Metropolitano n. 14 del 23.1.2019 e confermata nella sua tempestività – almeno per il 2019 – dalla citata decisione del TAR Campania, sez. I, n. 6039/2019 del 19.12.2019)». In modo del tutto inopinato e a dispetto di tali invalicabili termini previsti dal legislatore, la Città Metropolitana di Napoli, con la deliberazione del 30 ottobre ha approvato il Piano delle Attività 2019 (comprensivo di Relazione ed allegati – Relazione integrativa – Prospetto proposta tariffa anno 2019) della S.A.P. NA. S.p.A. (che, come noto, è la società per azioni a totale partecipazione della Città Metropolitana di Napoli costituita per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani attribuito alla Provincia di Napoli, ora Città Metropolitana, quale Autorità d’ambito) ed a rideterminare, per la seconda volta nell’anno 2019, la tariffa del servizio 2019 da corrispondere alla SAP.NA S.p.A. da parte dei Comuni del territorio provinciale. In particolare con tale deliberazione «la Città Metropolitana dava atto (e certificava) dello scostamento rilevato nelle spese di funzionamento 2019 rispetto al dato consuntivato al 31 dicembre 2018, nonostante l’indirizzo del Sindaco Metropolitano di contenimento di dette spese, e approvava il dato contabile risultante dal Piano delle attività 2019, e cioè che il costo del servizio espletato dalla società S.A.P. NA. S.p.A. per l’annualità 2019 è pari ad un totale di € 119.024.166,88 (al netto dell’IVA) ed un importo (cd. proposta di tariffa) per l’anno 2019 che includendo il costo per ristori ambientali è pari ad € 169,96 a tonnellata (ancora in aumento rispetto all’importo di € 129,51 approvato per due anni prima e rispetto all’importo di € 150,34 approvato per l’anno precedente)». E con lo stesso provvedimento il Sindaco Metropolitano ha demandato alla S.A.P.NA. S.p.A. di comunicare ai 92 Comuni del territorio provinciale il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 2019. Cosa che l’azienda ha poi fatto, trasmettendo ai Comuni la delibera e il contratto di servizio aggiornato per l’anno 2019 con rideterminazione retroattiva della tariffa. Nel ricorso viene affermato che « la deliberazione impugnata (così come il contratto di servizio per il 2019), invero, oltre che ampiamente tardiva rispetto ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali e, dunque, rispetto ai termini per approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali per l’anno 2019, è comunque tardiva anche rispetto al termine ultimo del 31.7.2019 per la modifica delle tariffe ed aliquote finalizzate alla eventuale salvaguardia degli equilibri di bilancio (come ultima ratio) ai sensi dell’art. 193, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000 (anche se, comunque, in tale sede non avrebbero potuto procedere alla modifica delle tariffe pena la illegittimità della delibera e la esposizione alla impugnativa da parte degli utenti finali)». Dunque, secondo la difesa dei Comuni, il provvedimento impugnato e gli atti conseguenti sono certamente illegittimi (o comunque inefficaci in riferimento alla tariffa Sapna per la rideterminazione della tariffa per l’anno 2019) e vanno annullati per violazione di legge ed eccesso di potere, previa sospensione, e in via gradata viene chiesto al Tribunale di dichiarare l’inefficacia della modifica tariffaria con effetto retroattivo per l’anno 2019, e che dunque, «tale tariffa non può più essere modificata per l’anno 2019 essendo decorso ogni termine di legge». Vista la decisione di un mese fa, i Comuni isolani hanno ottimi motivi per confidare nella conferma dell’orientamento della magistratura amministrativa e dunque nell’annullamento dell’aumento tariffario.