Sono stati necessari diversi giorni di riunioni, tutte svolte rigorosamente in videoconferenza, ma alla fine ecco la fumata bianca. L’Associazione forense dell’isola ha licenziato il testo definitivo con le proposte da sottoporre al Coordinatore della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale e del locale Ufficio del Giudice di Pace. Il direttivo dell’associazione ha tenuto conto delle proposte avanzate dai vari professionisti isolani, alcune delle quali sono state incorporate nel testo. Vediamo nel dettaglio il testo.
LA PROPOSTA
“L’Associazione Forense ha inoltrato in data 23 aprile 2020 al Presidente del Tribunale di Napoli, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, al Presidente della Regione Campania, ai Sindaci dell’Isola d’Ischia la nota allegata, che costituisce parte essenziale e presupposto della presente “Proposta”, con cui ha espresso le proprie perplessità sulla possibilità di una effettiva ripresa delle attività giudiziarie a partire dal 12 maggio 2020 presso gli Uffici della Sezione distaccata del Tribunale e del Giudice di Pace, che, per caratteristiche fisiche e funzionali, non consentono lo svolgimento in sicurezza delle udienze in forma tradizionale. La “penuria” di personale amministrativo e la totale mancanza di dispositivi e piattaforme (é il caso dell’Ufficio del Giudice di Pace) rendono oltremodo difficoltosa o addirittura impossibile perfino lo svolgimento delle udienze civili per via telematica. Per quelle penali tale ultima forma è impraticabile. Da qui l’invito rivolto al Presidente del Tribunale di disporre la posticipazione delle attività giudiziarie nei due Uffici isolani alla predisposizione effettiva delle misure di sicurezza e degli accorgimenti necessari ad assicurare concretamente la salute di tutti gli operatori di Giustizia. La specificità della situazione dell’isola d’Ischia è stata così rappresentata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nella delibera adottata nella seduta del 14.4.2020: “risulta allarmante … la situazione presso la Sezione distaccata di Ischia e presso gli Uffici del Giudice di pace di Ischia …. dove le concentrazioni di persone e le ataviche disfunzioni, anche e soprattutto causate dalla carenza di personale, risultano essere la regola irrisolta e dove, allo stato, non si ha notizia di recupero di funzionalità degli uffici né la riduzione dei notevolissimi arretrati e ritardi”. Le condizioni generali in cui si trovano gli uffici giudiziari dell’isola d’Ischia e la impossibilità di attuare le minime misure di sicurezza per contrastare in maniera efficace la emergenza epidemiologica da COVID-19 rendono, pertanto, impossibile la attuazione delle misure previste dall’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, commi 6 e 7, se non entro i limiti in seguito indicati. E’ per questo convincimento della Associazione Forense che la impossibilità di adottare tutti gli accorgimenti necessari ed assicurare le condizioni di sicurezza imposte dai protocolli diramati dalle Autorità sanitarie a livello nazionale ed internazionale entro un lasso di tempo esiguo, come quello che intercorre tra la data odierna e quella del 12 maggio 2020, costituisca un insormontabile ostacolo alla ripresa delle attività giudiziarie. Ciò nonostante, pur ribadendo che non è possibile, allo stato, procedere allo svolgimento delle udienze in forma tradizionale (presenza fisica dei procuratori nella aule dei due uffici), almeno fino a quando non saranno state predisposte misure di sicurezza e adottati accorgimenti rispondenti alle previsioni imposte dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali, idonei a concretamente preservare la salute di tutti gli operatori di Giustizia, la Associazione Forense intende formulare una serie di proposte utili ad assicurare l’eventuale svolgimento delle udienze civili e penali in forme diverse da quelle ordinarie, recependo le indicazioni provenienti dai propri Iscritti e dalla Associazione dei Giovani Avvocati del’Isola d’Ischia.
- DISCIPLINA DELLE UDIENZE PENALI E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
L’Associazione Forense dell’isola d’Ischia, in linea con le indicazioni fornite dall’Unione delle Camere Penali, si dichiara contraria ad ogni forma di “smaterializzazione” del processo penale, perché palesemente incompatibile con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo ed in frontale ed insanabile contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed al contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l’oralità e l’immediatezza dell’accertamento giudiziale. Ed è per questo che il rinvio in blocco di tutte le udienze penali, almeno di quelle prevista fino al 30 giugno 2020, costituisce una soluzione irrinunciabile.
In via principale, le proposte che seguono riguardano sia le udienze penali da svolgersi sia dinanzi al Giudice Monocratico della Sezione distaccata che al Giudice di Pace e vengono formulate per la sola ipotesi in cui non dovesse propendersi per l’auspicato rinvio in blocco.
L’indefettibile presupposto è che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela della salute all’interno dei locali della Sezione di Ischia del Tribunale di Napoli, anche mediante accorgimenti quali: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale [come mascherine, guanti, protezioni oculari ecc.] e generali [installazione di termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso dei locali, mediante personale specializzato, installazione di presidi di igienizzazione individuale, distributori gel, sanificazione dei locali quotidiana al termine di ogni attività], vigilanza ai varchi di accesso dell’edificio, obbligo di distanziamento di non meno di metri. 1,80 anche con installazione di pannelli divisori tra le scrivanie dell’aula, sanificazione dei micrifoni, delle scrivanie e dei pannelli al termine di ogni processo.
1.1 Tutti i procedimenti dovranno tenersi a porte chiuse, ai sensi del terzo comma dell’art. 473 c.p.p..
1.2 Il numero di processi da celebrarsi per ogni udienza non dovrà superare un massimo di 15/20.
1.3 Il rinvio con decreto dovrà essere comunicato almeno 72 ore prima della udienza e riguardare tutti i processi in “esubero” rispetto al limite di 15/20 processi giornalieri.
1.4 Al fine di ridurre e/o contenere il ruolo giornaliero entro il numero predetto (massimo 20), dovrà essere disposto il rinvio, con decreto, dei seguenti processi:
a) quelli per i quali è prevista l’escussione di testimoni, imputati e/o eventuali consulenti;
b) quelli per i quali è prevista la presenza di più di due avvocati (ad esempio, se vi sia un processo con tre imputati ciascuno con un diverso difensore nominato o due imputati ed una parte civile).
Tale limitazione è necessaria in quanto l’aula penale della Sezione di Ischia ha una superficie, comunque, ridotta, ed è munita di solo due microfoni a disposizione degli avvocati che, nella attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria, non potrebbero essere “contemporaneamente” utilizzati da più soggetti.
1.5 Per tutti i processi dovrà essere fissato un orario che andrà comunicato agli avvocati costituiti almeno 72 ore prima dell’udienza.
1.6 I processi dovranno essere chiamati uno per volta dal piantone di guardia e gli Avvocati dovranno attendere il proprio turno all’esterno del Palazzo di Giustizia.
2. UDIENZE CIVILI PRESSO L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
L’attuale situazione di emergenza attuale rende impossibile riprendere le attività d’udienza secondo le modalità di svolgimento tradizionali, seguite fino alla data dell’8.3.2020.
La mancata previsione di una piattaforma telematica per l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia suggerisce, inevitabilmente, un rinvio in blocco di tutte le udienze previste nel periodo cd. “cuscinetto” (12.5.2020 – 30-6-2020), atteso l’elevatissimo numero medio di cause per ogni udienza (50-60 per il mese di maggio, 70-80 per quello di giugno), e la situazione logistica in cui dovrebbero svolgersi che precluderebbe, oggettivamente, l’osservanza delle misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente.
Inoltre, qualora dovesse essere stabilita la ripresa delle udienze in modalità da remoto, sull’esempio del modello adottato dall’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, a partire dal 2 giugno 2020 (sempre subordinatamente alla approvazione e sottoscrizione di eventuale “protocollo” telematico), non potrebbe trascurarsi che l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia è privo della figura del funzionario e dispone di solo tre unità che dovrebbero “gestire” durante il mese di giugno un numero complessivo di circa 1500 fascicoli e, nel contempo, far fronte anche alle normali incombenze di cancelleria (evasione delle richieste di rilascio copie, iscrizioni a ruolo, ecc..).
In definitiva, in presenza di un quadro della situazione particolarmente critico, sarebbe impossibile procedere alla trattazione dei suddetti giudizi da remoto con la “forza lavoro” attuale. Molto più utile, nonostante l’enorme sacrificio economico imposto agli Avvocati, sarebbe approfittare di questa fase per consentire lo smaltimento, da parte della cancelleria, dell’enorme arretrato, costituito dalla mole di provvedimenti in attesa di pubblicazione, cui dovrebbero seguire i successivi adempimenti (estrazione copie, ecc.) e dell’altrettanto elevato numero di cause da iscrivere a ruolo.
- UDIENZE CIVILI PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
3.1.1 Le note criticità del Palazzo di Giustizia di Ischia rendono possibile, allo stato ed almeno fino a quando non saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la tutela della salute degli operatori, la sola celebrazione in forma “scritta-documentale telematica”, ex art. 83, comma 7, lett h), del D.L. n. 18\2020, delle udienze per le quali non sia richiesta, necessariamente, la presenza fisica dei procuratori o delle parti; in via alternativa ma residuale, la trattazione potrà avvenire con collegamento audiovisivo da remoto, ex art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/2020.
3.1.2 Nei casi in cui non dovesse essere possibile alcuna delle due forme di trattazione indicate nel precedente capo, considerata la impossibilità di garantire, allo stato, lo svolgimento delle udienze in forma tradizionale, su richiesta motivata anche di uno solo dei procuratori, il giudice sarà tenuto a valutare la possibilità di rinviare la causa di ufficio ad una data successiva al 30 giugno 2020, disponendo la immediata comunicazione del rinvio a mezzo pec alle parti costituite.
3.2 Trattazione in forma scritta – documentale, ex art. 83, Comma 7, Lett. h).
3.2.1 Seguiranno tale forma di trattazione, limitatamente alle cause regolate dal rito ordinario:
– le udienze di prima comparizione in cui sarà chiesta la assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
– le udienze di ammissione di mezzi istruttori;
– le udienze fissate per il conferimento incarico al CTU;
– le udienze di precisazione delle conclusioni;
– le udienze fissate ex art 281 sexies c.p.c. (vedi successivo punto 3.5);
– le udienze di comparizione dei procedimenti di esecuzione mobiliare.
3.2.2 Anche per le udienze di comparizione dei procedimenti cautelari e di cognizione sommaria (ATP, possessori, sequestri, denunce di nuova opera e di danno temuto, procedimenti di convalida di sfratto [con le eccezioni di cui al successivo punto 5.2] ecc..), per le quali non sia prevista la comparizione personale di parti e di informatori o in generale di incombenti istruttori, si seguirà la trattazione in forma scritta.
3.3 Seguiranno la medesima forma di trattazione le udienze riguardanti cause regolate dal rito speciale (702 bis, 447 e 409 s.s. c.p.c.), sempre che, al pari delle ipotesi contemplate dal precedente capo 3.2.2, non sia prevista la comparizione personale di parti o informatori o ulteriori incombenti istruttori.
3.4 Per le cause di particolare complessità, anche a richiesta motivata di uno solo dei procuratori costituiti, da depositarsi fino a 4 giorni prima dell’udienza di comparizione, lo svolgimento della udienza dovrà essere garantita in collegamento audiovisivo da remoto, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. F), del D.L. 18\2020. Se tale modalità non dovesse essere possibile per ragioni legate alle note carenze di ufficio e/o di cancelleria, la causa dovrà essere rinviata di ufficio ad una data immediatamente successiva per predisporre tutti gli accorgimenti atti a garantire la celebrazione della udienza secondo tale forma e di tale provvedimento dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione alle parti.
3.5 Per tutte le udienze fissate ex art. 281 sexies c.p.c., al termine già concesso per il deposito di note conclusionali se ne aggiungerà automaticamente altro, fino a 5 giorni prima dell’udienza, per il deposito di eventuali note di replica in forma sintetica, che terrà luogo della discussione orale.
3.6 La trattazione scritta avverrà mercè deposito sul pst di note d’udienza o preverbali in forma estremamente sintetica, contenenti le sole istanze e conclusioni da riportare a verbale e relative esclusivamente all’attività d’udienza, entro i termini assegnati dal giudice con decreto da comunicare alle parti almeno 7 giorni prima dell’udienza (ovvero fino a 4 giorni prima dell’udienza per le note e fino a 2 giorni prima per le repliche) o, eventualmente, tramite deposito di verbale definitivo unico concordato tra i difensori e da depositare a cura degli stessi entro le ore 19,00 del giorno prima dell’udienza. Il giudice procederà alla redazione del verbale telematico il giorno dell’udienza, dando atto delle note pervenute ed il mancato deposito delle stesse implicherà la declaratoria di mancata partecipazione all’udienza.
3.7 Per le cause in cui gli atti siano solo depositati in forma cartacea, i procuratori, se richiesto dal giudice, depositeranno, unitamente alla nota d’udienza, ove nella propria disponibilità, le copie informatiche limitatamente agli atti precedentemente depositati in forma cartacea, entro i termini consentiti.
3.8. Per tutte le cause, comprese quelle che saranno chiamate ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori costituiti, in ossequio ai principi di leale collaborazione e correttezza ed al fine di ovviare a possibili inconvenienti di cancelleria, saranno tenuti a scambiarsi, via pec ed entro le ore 21,00 del giorno di scadenza, gli atti difensivi già depositati in via telematica.
3.9 Considerata la eccezionalità della situazione e la limitata durata temporale (fino al 30 giugno 2020) delle deroghe alle tradizionali modalità di svolgimento delle udienze, di tutti gli atti depositati i procuratori potranno trasmettere copie di cortesia in formato word all’indirizzo di posta elettronica del giudice per facilitarne la lettura.
4. TRATTAZIONE CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO DA REMOTO EX ART. 83, COMMA 7, LETT. F)
4.1 La modalità di svolgimento dell’udienza mediante l’utilizzo di microsoft teams e secondo le indicazioni già contenute nella proposta di protocollo del CNF, punto 1 (adeguata dotazione tecnica e formazione informatica di tutti i soggetti coinvolti, nonché pronta disponibilità di assistenza tecnica), sarà applicata in via residuale alle cause di particolare complessità per le quali non sarà opportuno procedere alla trattazione scritta o se richiesto anche da uno solo dei procuratori fino a 4 giorni prima dell’udienza così come stabilito nel precedente punto 3.4. In tal caso ed al fine di garantire l’effettivo svolgimento della udienza e consentire alla cancelleria di organizzare tutti gli adempimenti richiesti, il giudice potrà disporre con decreto da comunicarsi fino a 2 giorni prima il rinvio della causa ad una udienza successiva.
5. CASI DI RINVIO
5.1 Tutte le udienze fissate per l’assunzione di prova per testimoni o per la comparizione personale delle parti o di terzi dovranno essere posticipate, anche in assenza di specifica richiesta delle parti, ad una udienza successiva al 30 giugno 2020.
5.2 Per i procedimenti di convalida di sfratto per morosità – e, eventualmente, per quelli di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, per la sola ipotesi in cui non dovesse trovare applicazione il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23.3.2020, che ha posticipato tali procedimenti ad una data successiva al 30 agosto 2020 – sarà prevista la trattazione in forma scritta, ad eccezione del caso in cui dovesse, limitatamente alle locazioni ad uso abitativo, comparire l’intimato per invocare la concessione di termine di purgazione della mora. In tal caso, il cancelliere ne darà immediata comunicazione per le vie brevi al Giudice, che sarà tenuto a rinviare la causa ad una udienza successiva per consentire all’intimante di prendere posizione e svolgere tutte le difese ritenute opportune.
6. TRATTAZIONE DI UDIENZA “TRADIZIONALE”
6.1 Le udienze in forma “tradizionale” costituiscono una modalità da escludere nella presente fase. Esistono, tuttavia, procedimenti, come quelli di volontaria giurisdizione, che richiedono la necessaria presenza fisica dei soggetti interessati. Solo per tali casi e sempre che il giudice non riterrà eccezionalmente di disporre modalità di assunzione alternative, anche in forma scritta, delle dichiarazioni o delle informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti richiesti, da comunicarsi alle parti tramite la cancelleria, dovrà essere prevista la trattazione in senso “fisico” della udienza, ma solo dopo essere state adottate tutte le necessarie misure di salvaguardia della salute degli operatori e dei soggetti coinvolti secondo le previsioni imposte dalle autorità sanitarie.
7. DEROGA AL CALENDARIO DI UDIENZE
Le udienze potranno essere fissate anche in giorni ed orari diversi da quelli tabellari, al fine di ottemperare alle superiori misure imposte dalle norme in materia sanitaria e di distanziamento”.
ISTANZA DI POSTICIPAZIONE DELLA RIPRESA
Sin qui il testo integrale. Inoltre, come è stato accennato all’inizio della proposta, l’Associazione ha chiesto al Presidente del Tribunale di Napoli di disporre la posticipazione della attività giudiziaria nei due Uffici isolani alla predisposizione effettiva delle misure di sicurezza e degli accorgimenti necessari ad assicurare concretamente la salute di tutti gli operatori di Giustizia, con possibilità di svolgimento, per il settore civile, di udienze attraverso la piattaforma telematica. Inoltre l’Assoforense ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di adottare tutti gli atti tesi a sostenere le proposte della Avvocatura dell’Isola d’Ischia, concorrendo a tutelarne la incolumità e garantendo la sicurezza dei locali deputati allo svolgimento della attività giudiziaria. In ogni caso l’Assoforense ha reso noto che nelle more di attivazione delle misure sollecitate, provvederà ad elaborare proposte operative che, tenendo conto della specificità degli Uffici giudiziari ischitani, possano garantire una graduale ripresa della attività giudiziaria, sottoponendole, con immediatezza, al Coordinatore dott. Eugenio Polcari e condividendole attraverso la formalizzazione di un “protocollo di intesa” in ordine allo svolgimento delle udienze civili e penali (che garantisca, sempre ed in ogni caso, l’effettivo esercizio del diritto di difesa) e delle altre attività giudiziarie.