CRONACAPRIMO PIANO

Asse, c’è la dead line per Bernasconi

Ancora grane per l’azienda speciale costituita da tre Comuni isolani per gestire congiuntamente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Spunta inevitabilmente il commissario ad acta, adesso ci sono 60 giorni per fornire risposte dopo decenni di guai, ombre e soprattutto debiti

L’ASSE, l’Azienda speciale, ormai risalente alla gerontocrazia politica isolana, che ha riservato più guai che benefici ai comuni aderenti, continua a procurare grane. Specie a chi, suo malgrado è finito nelle sue spire con ruoli più o meno voluti. Uno di questi è senza dubbio il Dottor Antonio Bernasconi che per una serie di alterne vicende, in qualità di funzionario del Comune di Ischia è stato anche nominato commissario ad Acta per la risoluzione di un vecchio “debito societario”. Una questione che si perde nella notte dei temi, che originari un debito con la Eurowaste e per il quale il tribunale ha ordinato a Bernasconi di adempiere al suo compiti prima della metà del prossimo dicembre, pena il rinvio di tutti gli atti alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica. Guai in vista, dunque. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha infatti pronunciato specifica ordinanza in merito esprimendosi sul ricorso 6569 del 2015, proposto da Curatela del Fallimento della Eurowaste S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato napoletano Emanuele Morra, contro Asse – Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana, non costituita in giudizio; per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli. Relatore nella camera di consiglio la dott.ssa Viviana Lenzi.

Con sentenza n. 858 del 15 febbraio 2019, la Sezione del TAR Campania – in accoglimento del ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Eurowaste s.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli – ha ordinato all’Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno del Commissario ad acta, a tal fine nominando il Responsabile del Servizio Ragioneria – Programmazione – Risorse Umane – Equilibrio di Bilancio – PEG – Società Partecipate del Comune di Ischia, il Dott. Antonio Bernasconi. Il 27 giugno 2024 parte ricorrente ha versato in atti istanza di adozione “delle più idonee misure, ivi compresa la sostituzione del Commissario ad acta nominato, con la nomina di un professionista dotato di tutte le più ampie cognizioni e capacità tecniche al fine di consentire una rapida e definitiva conclusione della vicenda”, rappresentando che “ad oggi il Commissario nominato, nella persona del sig. Bernasconi, non ha effettuato lo svolgimento dell’incarico conferitogli”. Il Tribunale amministrativo campano ha rilevato che « il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza ; ritenuto, pertanto, che il nominato Commissario ad acta (ovvero, in sua vece il funzionario delegato Bernasconi) debba portare a conclusione l’incarico conferitogli entro il termine, non ulteriormente prorogabile, di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e, comunque, relazionare sull’attività svolta entro il 13/12/2024».

I giudici partenopei hanno inoltre ritenuto opportuno rammentare, ad ogni buon conto, che « il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto” (Cons. di Stato, A.P. n. 8/2021), cosicché persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempire, da espletarsi nei termini e con le modalità suindicati». In merito e attesi i ritardi il TAR ha inoltre ritenuto di riservare allo spirare del termine assegnato ogni decisione circa la trasmissione degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di rispettiva competenza nei confronti dei soggetti inottemperanti e/o rimasti ingiustificatamente inerti. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) reitera nei confronti sia dell’ente debitore che del Commissario ad acta l’ordine impartito con la sentenza n. 858/19, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, disponendo gli ulteriori incombenti di cui in motivazione. Rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025. Così è stato deciso in camera di consiglio con l’intervento, fra gli altri, dei magistrati: Maria Laura Maddalena, Maria Grazia D’Alterio, Viviana Lenzi.

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