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Appalto NU a Lacco: è già ricorso Balga, ma il Tar nega la sospensiva

L’azienda dei fratelli Balestriere si oppone all’assegnazione del servizio di gestione rifiuti alla Super Eco, ma il Tribunale non ha concesso la sospensione cautelare: tutto rinviato alla camera di consiglio

Nemmeno il tempo di portare formalmente a termine la procedura d’appalto, e siamo già in Tribunale. A Lacco Ameno, come si ricorderà, la Super Eco è stata proclamata vincitrice dell’appalto per la gestione del servizio di nettezza urbana, e la procedura di passaggio di consegne era stata eseguita il 13 marzo. Ma la Balga, che ha fin qui gestito la raccolta rifiuti nel Comune del Fungo, ha già inoltrato ricorso al Tar chiedendo  l’annullamento previa sospensione di tutti gli atti connessi alla procedura che ha decretato l’esito della gara d’appalto triennale. Tuttavia il Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza di tutela fissando agli inizi di aprile l’udienza in camera di consiglio per la trattazione collegiale.

Secondo i legali della Balga, la SuperEco avrebbe omesso di comunicare informazioni decisive ai fini della valutazione finale da parte della Commissione

Il ricorso firmato dagli avvocati Petrone e Colella inizia ripercorrendo i fatti degli ultimi mesi, a partire dal bando del dicembre scorso con cui il Comune indisse la procedura per l’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il capitolato prevedeva che le ditte in fase di valutazione tecnica non avessero ottenuto una valutazione minima di quaranta punti sarebbero state escluse dalla fase di apertura delle offerte economiche. Come è noto, parteciparono solo la Balga e la SuperEco, e proprio all’esito della valutazione delle offerte tecniche, la prima ottenne 28 punti e la seconda 46,83. Dunque, vista la soglia di sbarramento, l’amministrazione non ammise la Balga alla fase successiva. I legali dell’azienda fanno comunque notare che prima dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta il 6 marzo, la società esclusa aveva comunicato alla Commissione che la SuperEco omesso informazioni rilevanti nella propria candidatura, cioè di “non aver svolto correttamente il servizio per il Comune di Milazzo”, allegando relativa sentenza del Tar siciliano, cosa che la Commissione ritenne irrilevante.

GNA TAR,TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NAPOLI (SUD FOTO)

E infatti uno dei principali motivi a base del ricorso della Balga è quello di difetto di motivazione, perché “la Commissione di gara non ha provveduto, mediante l’esplicitazione delle ragioni del giudizio, ad emendare l’intrinseca insufficienza motivazionale del punteggio numerico attribuito all’offerta tecnica della ricorrente, determinata dalla genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara, e aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri”. Larghissima parte delle pagine del ricorso sono poi dedicate alla citata omissione di comunicazione circa il servizio svolto a Milazzo ed eseguito “non a regola d’arte”, e omettendo nel Documento di gara unico europeo (Dgue) di “dichiarare la circostanza, non rendendo, così, informazioni utili ai fini del buon andamento della procedura”. Un’omissione che, secondo i legali della Balga, potrebbe essere decisivo in quanto secondo il Consiglio di Stato l’inadempimento come quello di cui la Super Eco si sarebbe resa autrice a Milazzo potrebbe escluderla dalla procedura lacchese, “qualora assurga al rango di grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dalla norma” prevista dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. Inoltre viene contestato alla Super Eco di aver omesso di dichiarare alla Commissione del Comune di Lacco Ameno il fatto che contro l’ordinanza del sindaco di Milazzo nella quale erano state evidenziate le citate criticità nel servizio svolto per conto di quella amministrazione non risulta pendente nessuna impugnativa, cosa che rende definitive le contestazioni contenute nell’ordinanza.

In definitiva, per gli avvocati della Balga dai motivi sintetizzati emerge chiaramente il “fumus boni juris” del ricorso, a cui si aggiunge la circostanza dell’anticipato passaggio di gestione del servizio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, “con grave e irrimediabile compromissione per le ragioni della ricorrente”.

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Il Tar ha comunque respinto la richiesta di sospensiva non ravvisando urgenze di intervento cautelare e rinviando la questione alla trattazione collegiale in camera di consiglio

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Tuttavia, nonostante la lunga e articolata esposizione dei citati motivi di ricorso, la sesta sezione del Tar ha ritenuto che la tutela cautelare mirata a evitare la stipula del contratto con la Super Eco in attesa della trattazione collegiale della causa risulta già prevista “ex lege” dall’articolo 32 comma 11 del codice dei contratti, e che il mantenimento di posizioni di vantaggio ulteriori e diverse, come la continuazione di fatto di un servizio in proroga, non può rappresentare motivo di intervento cautelare monocratico. Di qui il rigetto dell’istanza d’annullamento previa sospensione dell’efficacia proposta dalla Balga. Se ne riparlerà tra alcune settimane. Sembra quindi impossibile per il Comune di Lacco Ameno portare a compimento una procedura d’appalto in tema di gestione rifiuti senza “code” giudiziarie. Come si ricorderà anche tre anni fa, quando ad aggiudicarsi la gara fu proprio la Balga, scattò il ricorso da parte della Team3R che si era classificata al secondo posto. Trentasei mesi dopo la storia si ripete, ma con l’azienda ischitana nel ruolo di ricorrente.

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