L’ordinanza di rimozione dell’antenna Tim è legittima, e il Comune la deve far eseguire. Il Comitato di cittadini residenti nei pressi di via Monte della Misericordia a Casamicciola pretende che l’ente del Capricho faccia sloggiare quanto prima la compagnia telefonica dall’area privata presa in affitto dove a inizio agosto era cominciata l’installazione dell’antenna-ripetitore diretta a potenziare la rete di telefonia mobile nel periodo estivo. Come si ricorderà, il Comune di Casamicciola aveva emesso l’ordinanza n.65 del 12 agosto contenente l’ordine di rimozione. Contro tale provvedimento la Tim aveva fatto ricorso al Tar ottenendo la sospensiva il 24 agosto in attesa della trattazione in camera di consiglio.
Trattazione svoltasi dieci giorni fa, quando i magistrati della Settima Sezione hanno decretato la legittimità dell’ordinanza del Comune. Dunque, l’ente potrà ordinare lo smontaggio e la rimozione della stazione radio base provvisoria. Tuttavia, siccome il Comune non ha ancora proceduto a far valere la decisione del Tar, e la Tim non ha provveduto all’esecuzione spontanea del verdetto, il Comitato di residenti ha inviato una vera e propria diffida all’amministrazione comunale, chiedendo che l’ente faccia ricorso ai poteri repressivi ai sensi dell’articolo 27 del Testo unico in materia edilizia, attraverso l’esecuzione in danno dell’ordinanza di rimozione. Se scadranno i termini previsti dalla legge, il Comitato potrebbe adire le vie legali. Dunque, di fronte all’atteggiamento agguerrito dei componenti del comitato e di una decisione giudiziaria favorevole, il Comune con tutta probabilità potrebbe dare seguito concreto all’ordinanza n.65. Naturalmente tutti ricordano che la controversia ha generato ulteriori “filoni” giudiziari: il 29 settembre infatti è in calendario un’altra udienza. Con una nota del 25 agosto il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casamicciola aveva ordinato una nuova sospensione di qualsiasi attività edilizia o similare presso l’immobile fino alla esecuzione dei saggi e comunque fino alla conclusione degli accertamenti.
Il giorno successivo arrivò una nuova ordinanza dirigenziale, la n. 72 del 26 agosto, con la quale lo stesso responsabile dell’area tecnica aveva intimato ai proprietari dell’area il ripristino ad horas dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e segg. e 34 dpr n. 380/01, essendo state riscontrate, in seguito ad un apposito accertamento tecnico, alcune minime difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 2018. Sempre il 26 agosto con un’altra ordinanza dirigenziale, sulla base delle riscontrate difformità, il responsabile dell’Utc aveva ordinato – anche alla TIM quale possessore dell’area in virtù di contratto di locazione ed al momento esecutore di lavori di cui alla comunicazione del 10 agosto 2021 – la sospensione di qualsiasi intervento nell’area in questione ai sensi dell’art. 27 dpr n. 380/01, rappresentando che qualsiasi opera intrapresa avrebbe avuto carattere di abusività e quindi sarebbe stata sanzionabile secondo le leggi e norme vigenti. La Tim, con una serie di “motivi aggiunti” aveva contestato tali ordinanze a fine agosto, ma il Tar siccome in quel momento era già stata accolta la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione, aveva ritenuto che non vi fossero motivi per sospendere anche l’ordinanza n.73 che disponeva lo stop ai lavori di completamento dell’installazione provvisoria. Dunque il Tar accolse solo parzialmente l’istanza, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio al prossimo 29 settembre. Non è detto che non arrivino altre sorprese.