Adesso sono CAS amari

Il Comune di Casamicciola Terme avvia un’azione di responsabilità per l’ex funzionario Aniello Carcaterra a seguito di una controversa sentenza cui era legata anche la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione. Il professionista, di fatto, non avrebbe potuto chiedere l’erogazione di somme che erano state prudenzialmente accantonate

Il Comune di Casamicciola Terme ha deciso l’azione di responsabilità nei confronti del già Responsabile della Commissione C.A.S., Dott. Aniello Carcaterra, ed azione di ripetizione delle somme erogate alla Sig.ra G. B. B. L’affidamento dell’incarico legale è stato conferito all’avvocato Raffaele Pesce.  Stando a quanto si legge agli atti “la Sig.ra G. B. B. era percettrice del contributo di autonoma sistemazione in quanto soggetto che al momento del sisma del 21 agosto 2017 era locatario di immobile, nel quale aveva stabilito la propria abitazione principale, risultato danneggiato dall’evento summenzionato;dopo l’evento sismico, con l’ausilio del contributo, la Sig.ra G. B. B. prendeva in locazione l’immobile di proprietà dei Sigg.ri B.G. e P.A.” . Ed è qui che arrivano le note dolenti per l’Ente Locale e i suoi ex funzionari e dirigenti. Infatti, per il mancato pagamento del canone di locazione, con Decreto Ingiuntivo n. 114/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dotato di formula esecutiva in data 26 novembre 2018, B.G. e P.A. intimavano alla G. B. B. il pagamento della somma di € 6.948,97 oltre interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria per € 690,50, Iva, Cpa e spese generali 15%. Ancora è possibile rilevare dai documenti ufficiali quanto segue: “i Sigg.ri B. G. e P. A., in forza del suddetto titolo esecutivo, il 18 gennaio 2019 (prot. n. 756), notificavano atto di pignoramento alla Sig.ra G. B. B., debitrice esecutata, e al Comune di Casamicciola Terme, terzo pignorato”.

Per gli attuali inquilini della casa municipale di via Salvatore Girardi non ci sono dubbi e “l’allora Responsabile della Commissione C.A.S., deputata all’istruttoria e alla liquidazione del contributo per autonoma sistemazione, Dott. Aniello Carcaterra, in conseguenza della notifica dell’atto di pignoramento, previa richiesta di parere al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, cui seguiva risposta che solo nell’ipotesi di una pronuncia del giudice dell’esecuzione statuente la non pignorabilità delle somme le stesse potevano svincolarsi a favore della debitrice, procedeva a sospendere la corresponsione del contributo previsto per la Sig.ra G. B. B. per tutto l’anno 2019, accantonando le somme pignorate”. Ebbene, nonostante i passaggi formali tra Carcaterra ed il Commissario per la ricostruzione “con nota del 12 febbraio 2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1628/2020 del 13 febbraio 2020, l’avvocato difensore della debitrice esecutata (G. B. B.), trasmetteva il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, del 29 dicembre 2019, reso nel giudizio (pignoramento presso terzi, R.G. n. 4554/2019), promosso dai Sigg.ri B. G. e P. A. (creditori procedenti) nei confronti della Sig.ra G. B. B. (debitrice esecutata) e del Comune di Casamicciola Terme (terzo pignorato), con il quale sospendeva l’esecuzione, rigettava l’istanza di assegnazione delle somme e concedeva alle parti il termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito.

In quel momento il responsabile del procedimento, Aniello Carcaterra, con nota protocollo n. 1717 del 14 febbraio 2020, richiedeva all’Ufficio Finanziario di procedere all’erogazione alla Sig.ra G. B. B. delle somme prudenzialmente accantonate pari ad € 11.200,00, cui il detto ufficio provvedeva con mandato n. 137 del 18 febbraio 2020”. Però c’è un però, infatti “a seguito della riassunzione del giudizio di merito da parte dell’avvocato difensore dei Sigg.ri B. G. e P. A., R.G. n. 117/2020, veniva emessa la Sentenza n. 63/2022, con la quale veniva accolta la domanda in riassunzione e dichiarata la pignorabilità del C.A.S., con condanna della Sig.ra G. B. B. al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ragion per cui gli esecutanti riassumevano anche l’esecuzione precedentemente sospesa e ottenevano l’assegnazione delle somme pignorate”. In ultimo, ma non per ultimo, il 31 dicembre 2023 il legale notificava, a mezzo p.e.c., ordinanza ex art. 533 c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, assegnava ai creditori procedenti, B. G. e P. A., la somma di € 7.245,99 a titolo di sorta capitale, nonché l’importo di € 2.690,50 per spese e compensi legali, ordinando al terzo pignorato (Comune di Casamicciola Terme) di corrispondere all’assegnatario le citate somme aumentate delle spese di registrazione, di copia e notifica del provvedimento, oltre interessi successivi. Come spiegano gli atti pubblici, il suddetto provvedimento l’Ente, poiché aveva già corrisposto alla Sig.ra G. B. B. le somme dovute a titolo di contributo di autonoma sistemazione, proponeva opposizione in data 29 aprile 2024, seguiva ordinanza di conferma della sospensione dell’esecuzione, motivata dalla mancata integrazione del contradditorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme, nel giudizio di merito riassunto successivamente all’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del 29 dicembre 2019. Il 24 maggio scorso (prot. n. 10964) l’avvocato inoltrava il reclamo, notificato dai Sig.ri B. G. e P. A., a mezzo del loro difensore, per la riforma, revoca ed annullamento dell’ordinanza di conferma della sospensione dell’esecuzione del 29 aprile 2024 l’Ente si costituiva anche nel suddetto procedimento, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, R.G. n. 9791/2024, con il patrocinio del medesimo avvocato, ed il giudizio si concludeva con ordinanza del 16 luglio 2024, con la quale il Collegio accoglieva il reclamo e revocava l’ordinanza di sospensione dell’ordinanza di assegnazione del 7 novembre 2023, con condanna altresì del Comune di Casamicciola Terme al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.299,00, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.  A sostegno di tale decisione i Giudici del Collegio sottolineano dal comune, ponevano la circostanza che “nonostante la pretermissione del Comune di Casamicciola Terme dal giudizio in riassunzione R.G. n. 117/2020, il terzo pignorato poteva dirsi liberato dagli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. solo qualora fosse intervenuto un espresso provvedimento del Giudice dell’esecuzione in tal senso, come nel caso di un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva ovvero di adozione dell’ordinanza di assegnazione delle somme (l’ordinanza recita espressamente: …gli obblighi di custodia del Comune di Casamicciola Terme quale terzo pignorato non possono considerarsi venuti meno a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio di opposizione riassunto dal creditore procedente, né a seguito della comunicazione a mezzo pec con la quale il difensore di parte debitrice, in data 12 febbraio 2020, notificava il provvedimento del 29.12.2019. Tale provvedimento, infatti, indipendentemente dal messaggio del procuratore di parte debitrice disponeva: ‘il Giudice sospende l’esecuzione; rigetta l’istanza di assegnazione delle somme; concede alle parti il termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito’, senza nulla prevedere in ordine alla liberazione delle somme dovute alla debitrice esecutata. …anche qualora a tale provvedimento non fosse seguita l’introduzione del giudizio di merito, gli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. non sarebbero venuti meno in capo al terzo, mancando in ogni caso un provvedimento espresso di estinzione della procedura esecutiva in corso.)”. Per questo secondo il Comune guidato da Giosi Ferrandino la Responsabilità di questa situazione è dell’allora responsabile Cas Carcaterra avverso cui si è ritenuto, pertanto, opportuno proporre azione di responsabilità.  Questi, secondo l’assunto comunale , non poteva chiedere l’erogazione alla Sig.ra G. B. B. delle somme prudenzialmente accantonate in mancanza di un espresso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva. Il Comune ha attivato  altra azione nei confronti della Sig.ra G. B. B. finalizzata ad ottenere la ripetizione delle somme alla stessa illegittimamente corrisposte. A stabilirlo l’attuale capo UTC Ing. Gaetano Grasso.

Exit mobile version