Era accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la sua consorte. L’ischitano F.I., però, è stato assolto dal giudice Pietro Rocco della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo il teorema accusatorio l’uomo avrebbe strattonato e colpito con due pugni al volto M.H.M. causandole lesioni consistite in “traumatismo della testa non specificato”, “Atralgia spalla” giudicate guaribili in cinque giorni secondo il referto stilato dall’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Da una successiva diagnosi sarebbe poi emerso un “trauma contusivo discorsivo spalla sinistra, trauma discorsivo rachide cervicale”, giudicato guaribile in sette giorni. Il giudice decreta l’assoluzione scrivendo in sentenza: “Pertanto, poiché appare insufficiente la prova delle cause e della reale ed effettiva consistenza delle lesioni fisiche che M.H.M. ha subito ad opera di F.I., non visivamente percepibili, non distintamente diagnosticate e refertate dal pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli e solo genericamente confermate dalla teste (OMISSIS) unica persona presente al momento del fatto, l’imputato va assolto sia pure con la formula dubitativa di cui all’art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste”.
Insomma il succo è che non ci fossero i presupposti per poter condannare l’uomo e dunque, come prevede l’italica giustizia, nel dubbio non si può che assolvere. Un risultato ottenuto anche grazie alla linea difensiva portata avanti dal difensore dell’uomo, l’avvocato Gennaro Scotti. Dopo il rinvio a giudizio che venne sancito a carico di F.I., nel corso dell’iter processuale non sono mancati né i colpi di scena né tantomeno i segnali che andavano nella direzione dell’estraneità dell’uomo ai fatti contestati. In primis va ricordato che quando si aprì il processo, nel corso della prima udienza, la querelante M.H.M. si costituiva anche parte civile. In sede dibattimentale, però, emerse innanzitutto che gli agenti del commissariato di polizia di Ischia – che intervennero sul posto subito dopo i presunti episodi di violenza perpetrati dal marito a carico della coniuge – giunti a destinazione constatavano che la donna non presentava alcun segno di percosse in volto, al punto tale che le sue dichiarazioni apparvero da subito non proprio delle più credibili. Inoltre, dinanzi all’invito dei poliziotti di essere accompagnata all’ospedale Rizzoli, oppose un fermo diniego dicendo che vi si sarebbe recata da sola. In occasione della presunta lite sul posto interveniva anche il figlio della donna, avuto da una precedente relazione, ma vissuto sin dalla tenera età con F.I. Il giovane prendeva atto del fatto che la genitrice sosteneva di essere stata aggredita dal marito al termine di una discussione, ma parimenti constatava che non presentava alcun segno di percosse al volto o in altra parte del corpo né tantomeno lamentava dolori. Unica voce fuori dal coro quella della teste di parte civile, F.D.M., che in tribunale affermò di trovarsi ad una certa distanza dalla coppia e di ver notato due persone che stavano litigando e successivamente l’uomo scagliare un punto e di essere stata poi avvisata dell’accaduto dalla sua amica M.H.M.
Nel corso del dibattimento si sono mostrate decisamente lacunose sia la testimonianza della teste di parte civile che quanto diagnosticato dai sanitari dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Passa così in pieno la linea difensiva dell’avvocato Gennaro Scotti, difensore di F.I.
Una versione dei fatti questa lacunosa e zoppicante, dal momento che il fatto era avvenuto più o meno dove attualmente insistono le biglietterie Alilauro (ex Banco di Napoli) mentre la testimone oculare si trovava nei pressi del Bar Calise al porto: una distanza eccessiva, verosimilmente, per godere di una visuale chiara e nitida ed è anche su questo che la difesa dell’imputato l’ha incalzata non poco. Così come destava più di qualche perplessità la circostanza secondo la quale la teste nonostante avesse visto cosa stava succedendo non si fosse avvicinata alle parti né tantomeno avesse provato a soccorrere l’amica. Un atteggiamento questo, come riferito da F.D.M., dettato dalla circostanza che si trovasse in compagnia dei figili. A questo punto il giudice Rocco, come già spiegato, ha assolto l’ischitano con le formula “perché il fatto non sussiste” per insufficienza di prove sia in ordine alle presunte lesioni subite da M.H.M. che per quanto diagnosticato presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.