Accesso agli atti negato, condannato il Comune
L’ente casamicciolese dovrà fornire alla donna che ha fatto ricorso tutta la documentazione richiesta e dovrà provvedere anche al pagamento delle spese legali
I giudici della sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno ordinato al Comune di Casamicciola Terme di consentire ad una donna che ha chiamato in giudizio l’Amministrazione comunale l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 28 dicembre 2020 che non sia già stata messa a disposizione della interessata entro trenta giorni dalla sentenza. Il Comune di Casamicciola, inoltre, è stato condannato al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato. La donna lo scorso 28 dicembre 2020 aveva chiesto al Comune di Casamicciola Terme istanza di accesso agli atti con i quali è stata consentita la realizzazione di interventi edilizi in pregiudizio della proprietà della ricorrente sita in Casamicciola. In particolare, con detta istanza la signora chiedeva copia dei titoli abilitativi edilizi eventualmente rilasciati in favore del vicino nonché di eventuali istanze di condono edilizio, DD.I.A. o segnalazioni di inizio attività. Il Comune di Casamicciola Terme non ha dato seguito alla domanda della donna ma costituito in giudizio.
I difensori dell’Ente, quindi, hanno spiegato di aver consentito l’accesso alla documentazione richiesta in data 11 marzo 2021 e per questo l’amministrazione ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Ma non è finita qui. Lo scorso 24 maggio 2021, la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, diversamente da quanto opposto dall’amministrazione, l’interesse ostensivo non è stato soddisfatto dal momento che il Comune ha consentito l’estrazione di copia della DIA ma non anche delle tavole grafiche e della documentazione ad essa allegata nonché degli accertamenti tecnici eseguiti presso la proprietà del vicino. Per questo i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della donna relativamente alla domanda di ostensione della restante documentazione oggetto di istanza di accesso che non è stata positivamente riscontrata dall’amministrazione e hanno condannato il Comune di Casamicciola alle spese.