POLITICAPRIMO PIANO

Abusi politici a Lacco Ameno, la mannaia della sanzione

Stangata da 20.000 euro per le mancate demolizioni a Palazzo Ciannelli: ma la maxi ammenda contribuirà a salvare le irregolarità realizzate. Dal Comune del Fungo arriva dunque un provvedimento decisamente light rispetto a quelli che erano i potenziali esiti che la vicenda lasciava presagire

Arriva al redde rationem l’annosa questione degli abusi contestati al Palazzo Ciannelli di Lacco Ameno. In realtà siamo ad un’altra pagina della controversa vicenda: 20 mila euro di multa e abusi salvi. Il comune agli inizi dello scorso agosto ha notificato il provvedimento di inottemperanza all’abbattimento degli abusi rilevati. Un passaggio che oggi porta l’ente a comminare una sanzione, tutto sommato light rispetto agli esiti della controversia e che di fatto altre ad una nuova fase. Anzia forse fa di più. Il comune ha scelto di adottare i provvedimenti che gli competono e multa senza abbattere. Accertata l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione il R.U.P. dott. arch. Vincenzo D’Andrea in uno il commissario ad acta nominato dott. ing. Fabio Menditto hanno infatti disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura massima di 20 mila euro a carico dei proprietari la Famiglia Rocchi. Il caso che ha travolto anche il Presidente del Consiglio comunale Dante De Luise, di cui. Rocchi sono congiunti. Ebbene gli interessati  potranno inoltrare ricorso o reclamo avverso l’ordinanza, la n.5 , innanzi al TAR Campania, ma anche  ricorso Straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini di legge. L’ente ingiunge così agli eredi figli Evelina Rocchi, a Nadia Rocchi, e a Pietro Rocchi con la Sig.ra Calise Antonietta il pagamento in solido della sanzione amministrativa in misura massima ovvero in euro 20.000,00 entro il termine perentorio di 60 giorni. Ai proventi della sanzione accertata potranno essere destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Si tratta di un provvedimento consequenziale alla ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 03/2023 riguardante l’affare del Palazzo conteso anche in termini di eredità. Una contesa di legittimità che ha riguardato lo storico immobile dove persino la Soprintendenza ha avuto sede e che negli ultimi anni si è tirato dietro la politica coinvolgendo anche la Politica ed il particolare il presidente Dante De Luise. Infatti, spiegano D’Andrea e Mendito: “L’inadempienza all’Ordinanza n. 03/2023 del 26 settembre 2023 entro il termine indicato, constatata e notificata agli interessati entro la data 03 agosto 2024, costituisce oltre che, immediato acquisto della proprietà del bene, dell’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli”. Dopo alterne vicende, denunce e scambi pubblici di reciproche accuse assurti agli onori della cronaca arriva, però, l’ordinanza n.5/2024 che di fatto salva ancora tutto o quasi. 

LA CONTROVERSIA

Nel 2016 l’Ufficio accertava come realizzati in assenza di titolo abilitativo diverse opere al piano secondo sul lato sud-est del vecchio edificio denominato “Palazzo Ciannelli”. Di lì partivano le controversie e le reiterate richieste di demolizioni mai finalizzatesi con una serie di passaggi giudiziari e ricorsi alla magistratura dagli esiti altalenanti. Con sentenza n. 3811/2020 la sez. VI del Tar Campania respingeva integralmente il ricorso confermando la predetta ordinanza. Ancora prima con provvedimento del 03/09/2019, l’amministrazione comunale ha denegato, con parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla Conferenza di Servizi, l’istanza di condono prot. 3075/85 del 01/04/86; detto provvedimento di diniego stato confermato dal Tar Campania, Napoli, sez. VI, con sentenza n. 5427 del 2023.

Con ordinanza n. 10 del 26.11.2020 il Comune di Lacco Ameno, a seguito del verbale di inottemperanza, disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale, ponendo a carico dei coniugi Rocchi/Calise di quantificazione, frazionamento e trascrizione delle aree da acquisire. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato dai innanzi al Tar Campania, Napoli, sez. VI, il quale con sentenza n. 5618 del 2021, da un lato, confermava la disposta acquisizione perché legittima e coerente, dall’altro, annullava il provvedimento nella parte in cui poneva a carico dei Rocchi/Calise l’onere di quantificazione, frazionamento e trascrizione delle aree da acquisire. I coniugi avverso la sentenza n. 3811/2020 interponevano appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, alla luce della relazione tecnica dell’Arch. Raffaele Pastore (delegato dal Responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania), con sentenza n. 6748 del 2022 annullava parzialmente l’ordinanza n. 2 del 29.03.2016 in quanto risultava ancora pendente domanda di condono prot. 3075/86, giungendo alla conclusione che “non facevano parte dell’istanza di condono prot. n. 3075/86, le opere contese.  

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Tutte le tappe di una complessa vicenda che inizia nel 2016, quando gli uffici competenti verificano la realizzazione di diverse opere sprovviste di alcun titolo abilitativo

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L’ordinanza di demolizione n. 2/2016 veniva, dunque, annullata parzialmente solo con riferimento a tale secondo piano (ovvero alla sopraelevazione) e non anche alle ulteriori opere per le quali anche il provvedimento di acquisizione n. 10/2020 rimaneva intangibile. Inoltre, con ordinanza n. 9/2020 l’amministrazione comunale sanzionava, con la demolizione le ulteriori opere. Ordinanza, quest’ultima, ritenuta legittima dal Tar Campania Napoli sez. VI con sentenza n. 3330/2023. Sul caso bollente da sempre a contestato la correttezza dell’agire del comune Caterina Ciannelli che sullo stallo e i dietrofront si è imposta con atto di diffida il 18 novembre 2022. La sig.ra Caterina Maria Ciannelli ha diffidato il Comune di Lacco Ameno, la Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli “ad adottare tutti gli atti di propria competenza, affinché si provveda, all’adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori  con riferimento all’intero piano secondo. La Ciannelli rilevava persino false rappresentazioni nel collezionare gli atti sollecitando  gli stringenti termini procedimentali, l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi da parte della Regione Campania. In ragione dell’inadempimento, la sig.ra Ciannelli Maria Caterina proponeva ricorso al Tar Campania , il quale con sentenza n. 2408 del 19.04.2023 ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso fatti comunque “ salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione di rinnovazione dell’atto di demolizione alla luce del sopravvenuto rigetto del condono” e lo stesso Tar con sentenza n.6194 del 2022, ha ritenuto che l’attività del commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio per dare esecuzione della sentenza n. 1917/2018, non potesse continuare, avendo rilevato che “l’effetto indiretto della combinazione “annullamento dell’ordinanza di demolizione del 2016”.

L’immobile finisce osi per trovarsi in una situazione di non conformità alla normativa urbanistico-edilizia diversa e più grave e radicale rispetto a quella implicata e presupposta dall’atto di diffida Ciannelli che ha dato origine alla controversia e dalla sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio. 

La situazione è mutata in modo non compatibile con la prosecuzione della esecuzione da parte del commissario e, dall’altro, che anche i compiti delle amministrazioni resistenti. Il comune ha ritenuti la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della P. A. è un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità.

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