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Strisce blu, il Tar fa “neri” gli ex ausiliari

Finisce nel peggiore dei modi il ricorso alla magistratura amministrativa da parte dei collaboratori della ex concessionaria Publiparking: il tribunale amministrativo regionale conferma la bontà delle scelte operate dal Comune di Ischia e respinge al mittente la richiesta di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. La questione era esplosa dopo la revoca della concessione.

Non è riuscita la sortita offensiva degli ausiliari del traffico che avevano perso i lavori dopo la revoca della concessione da parte del comune di Ischia alla Publiparking S.r.l.. Gli avvocati dell’Ente Gaetano Ottato e Alessandro Barbieri sono riusciti a far valere le ragioni del municpio. Gli ausiliari del traffico che avevano perso il lavoro nel momento in cui il Comune di Ischia ha deciso – per questioni di spesa pubblica e di bilancio – di attuare la gestione diretta delle aree di sosta strisce blu, revocando quindi l’appalto alla società esterna in questione. Il loro ricorso al Tar  (Sezione Sesta), è  stato definitivamente respinto attestando la bontà del lavoro degli uffici del sindaco Enzo Ferrandino. Il ricorso era stai presentato da Angela Spedicati, Matilde Bagnoli, Daniela Sarpa, Fermina Alassini, Raffaella Califano. Il Tar, lo ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti. I giudici della Sesta Sezione, presidente Santino Scudeller, ha anche condannato i ricorrenti in solido ed in parti uguali al pagamento nei confronti del Comune di Ischia delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00. Nel merito della questione, il Tar ha anche chiarito che “Nel caso di specie la scelta del Comune è coerente con il dato normativo. L’Amministrazione è pervenuta alla decisione di gestire in economia il servizio avendo rilevato che, con un impegno di spese notevolmente inferiore all’importo riconosciuto alla società concessionaria, poteva realizzare ampi margini di incasso poiché il 100% degli introiti derivanti dal servizio avrebbero costituito un utile per l’Ente. Questa scelta non appare invero irragionevole né immotivata, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente”. Mentre sul rapporto intercorso con la Publiparking, i giudici hanno sentenziato che “deve essere dichiarata inammissibile la censura di violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto, in concreto, tra il Comune di Ischiae la Publiparking si sarebbe realizzata una cessione di azienda o, quanto meno di ramo di azienda, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti della società cedente avrebbero dovuto essere a loro volta ceduti. Trattasi di censura nuova introdotta per la prima volta con la memoria del 22 aprile 2024 e, dunque, tardiva”.

Nel ricorso numero di registro generale 74 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Spedicati, Matilde Bagnoli, Daniela Sarpa, Fermina Alassini, Raffaella Califano, gli stessi erano rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Puca, Vito Trofa. Dunque resta valida la delibera di GM n. 88 del 23.11.2023, affissa all”albo comunale in data30.11.2023;la determina del Comandante della Polizia Municipale del Comune diIschia n. 2645 del 06.12.2023 con cui il Comune di Ischia ha disposto la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento (strisce blu) ed affidato alla srl Publiparking i servizi di Centralizzazione, manutenzione e pronto intervento sui parcometri, noleggio hardware e software per gestione abbonamenti e sanzionamento, servizio di assistenza tecnica e supporto al personale della Polizia Municipale impiegato nell”attività di scassettamento e contabilizzazione dei proventi, intervento di sblocco per inceppamenti, ripristino software e sostituzione componenti, nonché noleggio di impianto automazione. L’inammissibilità del ricorso troverebbe la conferma nelle conclusioni formulate nell’ambito nell’istanza cautelare in cui i ricorrenti hanno chiesto che venga dato l’ordine all’ente di prevedere apposita clausola sociale che assicuri il reimpiego delle unità. La seconda eccezione riguarda l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto, ove anche il ricorso dovesse essere accolto, non tutti i ricorrenti potrebbero essere assunti. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto il Comune di Ischia con la citata delibera n.2 del 2024 ha sanato il contestato vizio di incompetenza. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

A presentare ricorso erano stati Angela Spedicati, Matilde Bagnoli, Daniela Sarpa, Fermina Alassini, Raffaella Califano: passa la linea difensiva degli avvocati Gaetano Ottato e Alessandro Barbieri

La finalità sarebbe rilevabile dalla previsionecontenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale secondo cui: “ il corpo diPolizia Municipale utilizzerà il proprio personale sia per le attività di controllo delle soste a pagamento sia per la gestione della verifica dei flussi degli incassi degli abbonamenti, deipagamenti e delle eventuali contravvenzioni per il mancato pagamento delle soste e che questaforma di gestione in economia diretta non comporta costi aggiuntivi per il Comune di Ischiain termini di spesa di personale, oltre a quelli già in essere … ritenuto necessario …prevedere in ogni caso la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno … onde garantire il permanere delle condizioni di servizio senza soluzioni di continuità”. Dalla piana lettura della delibera adottata dal Consiglio Comunale emergono le ragioni, prevalentemente di natura economica e di migliore organizzazione del servizio, che hanno caratterizzato la scelta dell’Amministrazione di valutare la possibilità di procedere ad una gestione in economia del servizio al fine di introitare le intere somme oggetto di incasso che, al netto delle spese di gestione, vanno a costituire un importante fonte di finanziamento per l’ente. Si è dunque in presenza di una determinazione che non ha ad oggetto l’esternalizzazione del servizio né può assumere, in contrario, rilevanza la previsione di acquisire supporto tecnologico da parte della società Publiparkig.

Dalla lettura degli atti appare chiaro che “la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno” sia riferibile alla acquisizione di infrastrutture necessarie a garantire la continuità del servizio in quanto il personale di P .M. aveva necessità di dotarsi della opportuna strumentazione e/o servizi funzionali alla realizzazione della gestione diretta e che erano in proprietà della società Publiparking. Dunque, con gli atti impugnati non è stato operato un affidamento esterno del servizio e pertanto non doveva essere prevista alcuna clausola sociale a tutela dei lavoratori della società Publiparking.

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